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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11667/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’ordinanza-ingiunzione emessa per un’infrazione stradale consistente nel superamento del limite di velocità, contestata dal destinatario quale obbligato in solido con il trasgressore. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione, rilevando che il fotogramma prodotto dall’amministrazione non consentiva una chiara lettura della targa. In appello, il Tribunale riformava la decisione e respingeva l’opposizione, ritenendo: che il fotogramma non fosse stato specificamente contestato in primo grado; che i motivi non riproposti in appello dovessero considerarsi abbandonati; e che, comunque, la deduzione dell’opponente circa la non proprietà del veicolo non escludesse la sua responsabilità solidale quale locatario del mezzo. Nel ricorso per cassazione il soccombente articolava quattro motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio e difetto di rappresentanza, perché l’appello sarebbe stato rinotificato spontaneamente via PEC senza autorizzazione del giudice, e perché una funzionaria avrebbe partecipato alle udienze senza legittimazione; inoltre denunciava un errore materiale nella sentenza; 2) violazione di legge per mancata rinnovazione dell’istruttoria e mancata ammissione delle prove; 3) nullità per avere il giudizio di appello avuto trattazione in presenza anziché da remoto durante l’emergenza Covid; 4) violazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. in punto spese, assumendo che la difesa dell’amministrazione tramite proprio dipendente avrebbe imposto una decurtazione del 20% e che la liquidazione fosse comunque eccessiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: la rinotifica spontanea dell’appello via PEC ha sanato il contraddittorio con effetti ex tunc; la censura sul difetto di rappresentanza è generica e comunque smentita dall’accertata difesa dell’ente tramite Avvocatura dello Stato, con delega all’amministrazione; il dedotto errore materiale nella sentenza non integra un vizio di nullità. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, non essendo stati indicati i mezzi di prova, le circostanze da provare e la loro decisività. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, perché la normativa emergenziale non imponeva la trattazione da remoto, ma la rimetteva a una facoltà del giudice. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi in tema di liquidazione delle spese, che il giudice di merito aveva fondato sulla difesa dell’appellante a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato; inoltre difettava di specificità quanto agli importi, al valore della causa e alle voci tariffarie asseritamente violate. La Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, per mancata notifica di controricorso da parte degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.c.

    La dedotta violazione del contraddittorio è stata esclusa perché la rinnovazione spontanea della notifica dell’impugnazione ha sanato il vizio del procedimento con effetto ex tunc.

  • art. 86 c.p.c.

    È richiamato solo per indicare che il ricorrente si difendeva personalmente; non incide sulla decisione.

  • art. 346 c.p.c.

    I motivi non riproposti in appello dall’appellato contumace sono stati considerati abbandonati.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state esaminate nei limiti dei vizi dedotti; più motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità o perché non riconducibili al vizio denunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è stata respinta perché non coglieva la ratio della decisione impugnata e non era specificamente argomentata sugli importi.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulle spese, ma senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2 R.D. 1611/1933

    La delega all’amministrazione da parte dell’Avvocatura dello Stato è stata ritenuta compatibile con la legittimazione del funzionario a comparire in udienza.

  • art. 4, comma 42, L. 183/2011

    Richiamato dal ricorrente per chiedere la decurtazione delle spese, ma la Corte non ha accolto la tesi per difetto di pertinenza e specificità.

  • art. 83 D.L. 17 marzo 2020, conv. in L. 77/2020

    La disciplina emergenziale è stata letta nel senso che la trattazione da remoto o cartolare era facoltativa e non obbligatoria.

  • art. 1 D.L. 125/2020

    Richiamato come parte della normativa emergenziale, ma ritenuto non tale da imporre la trattazione da remoto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato in combinazione con il comma 1-quater per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinnovazione spontanea della notificazione dell’atto di impugnazione può sanare il vizio di instaurazione del contraddittorio con efficacia ex tunc, purché non vi sia assoluta inesistenza della notifica originaria.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata ammissione di prove è inammissibile se non indica specificamente i mezzi istruttori, le circostanze oggetto di prova e la decisività della prova omessa.
  • Una doglianza processuale è inammissibile quando è generica o non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La disciplina emergenziale Covid sulla trattazione cartolare o da remoto non imponeva in via generale una modalità alternativa all’udienza in presenza, ma attribuiva al giudice una facoltà organizzativa.
  • La censura sulla liquidazione delle spese richiede la specifica indicazione del valore della causa, delle voci tariffarie e degli importi contestati; in mancanza, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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