Cassazione Civile, Ordinanza n. 29599/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria aveva revocato il beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa, ritenendo non rispettato il requisito del trasferimento della residenza nel comune in cui si trova l'immobile entro diciotto mesi dall'atto. La commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo sussistente una forza maggiore: il costruttore-venditore non aveva completato i lavori, aveva impedito l'accesso all'abitazione sostituendo la serratura della porta d'ingresso e aveva sottratto i mobili costituenti l'arredo fisso. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione della disciplina dell'agevolazione prima casa, sostenendo che tali circostanze non integrassero una causa di forza maggiore idonea a impedire il trasferimento della residenza nel termine di legge.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, ai fini del beneficio prima casa, il trasferimento della residenza deve avvenire nel comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto e che la forza maggiore può rilevare solo se l'impedimento sia oggettivo, non imputabile, inevitabile e imprevedibile. Nel caso concreto, l'inadempimento del costruttore-venditore nel completamento dei lavori, l'impedimento all'accesso all'abitazione e la sottrazione dell'arredo fisso non sono stati ritenuti ostativi al trasferimento della residenza nel comune, che non coincide necessariamente con l'effettiva abitazione nell'immobile acquistato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione di legge dedotta dall'Agenzia.
art. 1, nota II-bis, Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Il beneficio prima casa è subordinato al trasferimento della residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto; l'agevolazione si perde se tale requisito non è rispettato, salvo forza maggiore.
Tabella, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, n. 21
Richiamata in combinato disposto con la disciplina dell'agevolazione ai fini IVA.
È richiamato come base procedurale per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
Massime di principio
- Ai fini dell'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, il requisito del trasferimento della residenza entro diciotto mesi è un elemento costitutivo del beneficio e un obbligo del contribuente verso il fisco.
- La forza maggiore, idonea a impedire la decadenza dall'agevolazione, ricorre solo in presenza di un impedimento oggettivo, non imputabile al contribuente, inevitabile e imprevedibile, sopravvenuto rispetto all'acquisto.
- Per configurare la forza maggiore non è sufficiente qualsiasi difficoltà nell'utilizzo dell'immobile acquistato: occorre che l'evento abbia impedito il trasferimento della residenza nel comune, non necessariamente nell'abitazione specifica.
- L'inadempimento del venditore-costruttore nel completamento dell'immobile, così come l'impedimento all'accesso all'abitazione o la mancanza di arredi fissi, non integra di per sé forza maggiore se non impedisce il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell'immobile.
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