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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16795/2023 del 20/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Napoli del 24/01/2022 che aveva confermato la condanna in primo grado. Il ricorrente deduceva due motivi principali: (1) vizio di motivazione e violazione delle norme probatorie (art. 61, n. 3 c.p. e artt. 192, commi 3 e 4 c.p.p.) per l'estensione a lui della circostanza aggravante della premeditazione, sostenendo insufficiente riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori e mancanza di elementi che lo collochino nella fase preparatoria o di appostamento; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per aver tenuto conto due volte dei precedenti penali ai fini sia della determinazione della pena sia del diniego delle attenuanti generiche, e per aver negativamente valutato le dichiarazioni confessorie rese dopo l'accesso agli atti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la premeditazione può essere accertata anche con prova indiziaria grave, precisa e concordante (modalità del fatto, tempo, luogo, ripartizione dei ruoli) e può essere estesa al concorrente che abbia acquisito piena consapevolezza prima del suo contributo. Ha ritenuto altresì corretta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori secondo l'ordine logico richiesto (credibilità, coerenza, riscontri esterni). Sul secondo motivo la Corte ha affermato che il giudice può valorizzare lo stesso dato sotto profili diversi (per la pena e per l'esclusione delle attenuanti) e che le confessioni rese tardivamente, dopo che la prova era già formata, possono essere considerate strumentali e non idonee a giustificare le attenuanti. Conclusione: rigetto del ricorso e conferma della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 61, n. 3 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione all'aggravante della premeditazione; la Corte ha esaminato la corretta applicazione dell'aggravante in base alla prova indiziaria

  • art. 112 cod. pen.

    Richiamato nella sentenza di merito tra le circostanze rilevate come aggravanti in relazione al contesto associativo e alla recidiva

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Norma sul reato associativo di tipo mafioso richiamata per inquadrare l'aggravazione derivante dall'appartenenza al sodalizio

  • art. 577, n. 3 cod. pen.

    Riferimento alle aggravanti previste per il delitto di omicidio; valorizzata nella determinazione della responsabilità e della pena

  • art. 192, commi 3 e 4 cod. proc. pen.

    Norme sulle regole di valutazione della prova testimoniale: la Corte ha richiamato tali criteri nell'esame delle dichiarazioni dei collaboratori e della loro credibilità

  • art. 187 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare che la circostanza aggravante della premeditazione è oggetto di prova e, pertanto, soggetta alle regole di valutazione delle prove

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando la confessione appare strumentale e resa in epoca successiva alla formazione della prova

  • art. 133 cod. pen.

    Disposizione relativa alla determinazione della pena: la Corte ha confermato la legittimità della valutazione dei precedenti ai fini della commisurazione della pena

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata al termine del provvedimento di cassazione per gli effetti processuali e le statuizioni sulle spese (citata alla chiusura della motivazione)

Massime di principio

  • La circostanza aggravante della premeditazione può essere provata anche mediante elementi indiziari (modalità del fatto, tempo, luogo, ripartizione dei ruoli, movente) purché tali indizi siano gravi, precisi e concordanti; non è necessario individuare il momento esatto in cui è sorto il proposito criminoso
  • La premeditazione può essere estesa a un concorrente che non ha partecipato alla deliberazione originaria se ha acquisito previamente piena consapevolezza dell'accordo omicidiario in un arco di tempo tale da prevalere sugli eventuali motivi di recesso
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate seguendo un ordine logico: verifica della credibilità personale, esame della coerenza e consistenza intrinseca delle dichiarazioni, e ricerca di riscontri esterni; i riscontri possono essere anche logici o provenire da altre chiamate in correità purché autonomi
  • È ammissibile che il giudice utilizzi lo stesso elemento di fatto per valutazioni distinte (es. gravità del reato ai fini della pena e diniego delle attenuanti) purché le valutazioni perseguano fini diversi e siano adeguatamente motivate
  • La confessione o dichiarazione confessorie rese tardivamente, dopo che la prova è già formata o dopo l'accesso agli atti, può essere considerata strumentale e insufficiente a comprovare sincera resipiscenza per il riconoscimento delle attenuanti generiche
  • Per impugnare efficacemente una valutazione giudiziale basata su indizi e testimonianze occorre dimostrare la mancanza di elementi gravi, precisi e concordanti o evidenziare contraddizioni tali da rendere la motivazione illogica o manifestamente contraddittoria

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