Cassazione Penale, Ordinanza n. 05486/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza emessa in sede esecutiva dal Tribunale, deducendo che dovesse riconoscersi l'unicità del disegno criminoso tra due associazioni criminali a cui aveva aderito in momenti diversi. Sosteneva, in sostanza, che si trattasse di un unico sodalizio criminoso in evoluzione, con conseguente possibilità di ricondurre le condotte a un medesimo programma anticipatamente ideato. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione sulla base della diversità ontologica delle due associazioni e della significativa distanza temporale degli ingressi del condannato, ritenendo non prefigurabile una comune anticipata ideazione. Le doglianze del ricorrente sono state considerate come contestazioni di merito, non scrutinabili in cassazione.
Norme richiamate
Non è citato nel testo; null
La decisione riguarda il tema della unificazione del trattamento sanzionatorio in executivis per reati avvinti da continuazione/unico disegno criminoso, ma il testo non menziona espressamente l'articolo.
La Corte richiama il tema dell'unicità del disegno criminoso, quale presupposto della continuazione, escludendolo in fatto per l'ontologica diversità dei sodalizi e la distanza temporale tra le adesioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso decisioni rese in executivis sul riconoscimento della continuazione, la Corte non può rivalutare il merito delle circostanze di fatto poste a base dell'esclusione dell'unicità del disegno criminoso.
- L'unicità del disegno criminoso non può essere desunta in via automatica dalla mera evoluzione di assetti criminali o da una pretesa continuità del contesto associativo; occorre una concreta e anticipata ideazione comune riferibile ai fatti oggetto di cumulo.
- Quando il giudice dell'esecuzione accerta la diversità ontologica di due associazioni criminali e la significativa distanza temporale degli ingressi del condannato, può legittimamente escludere la continuazione per mancanza di un comune programma criminoso originario.
- Le doglianze che si risolvono in una diversa lettura del materiale fattuale sono inammissibili in cassazione se eccedono i limiti del sindacato di legittimità.
Come è indicizzato
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