Cassazione Civile, Ordinanza n. 32869/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un’ordinanza-ingiunzione con cui veniva chiesta la restituzione di contributi pubblici concessi per investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna, ritenuti aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In un precedente giudizio, la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso della Regione, riformando la decisione di merito e rigettando l’opposizione degli aiuti beneficiari, affermando che, in caso di aiuti concessi in violazione dell’art. 108 TFUE, incombe sul beneficiario un dovere di diligenza nel verificare direttamente il contenuto della decisione europea e che non può invocarsi il legittimo affidamento se la procedura comunitaria non è stata rispettata. I beneficiari hanno quindi proposto ricorso per revocazione contro quella sentenza, deducendo, con il primo motivo, un errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte di cassazione avrebbe trascurato l’accertamento, svolto dalla Corte d’appello, dell’effettiva diligenza dell’operatore economico e dell’avvenuto controllo del contenuto della decisione di approvazione dell’aiuto, pubblicata per estratto sulla GUCE e priva, secondo i ricorrenti, di indicazioni ostative; con il secondo motivo hanno dedotto un ulteriore errore rescindente collegato al primo; il terzo motivo è stato sostanzialmente assorbito dalla sorte del primo. La Regione ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non integrassero un errore di fatto revocatorio, ma mirassero in realtà a contestare valutazioni giuridiche della precedente sentenza. Ha rilevato che la decisione impugnata aveva espressamente affrontato il tema dell’obbligo di diligenza dei beneficiari, affermando che esso impone la verifica diretta del contenuto della decisione della Commissione UE, a prescindere dal comportamento dell’amministrazione nazionale erogatrice, e che il legittimo affidamento può sorgere solo se la procedura comunitaria di controllo della compatibilità dell’aiuto sia stata rispettata. Poiché tali affermazioni costituivano il nucleo decisivo della precedente decisione e non un’omissione percettiva, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo è stato assorbito. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per revocazione, con condanna dei ricorrenti alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 108 TFUE
incombeva in ogni caso sul beneficiario un obbligo di diligenza consistente nel verificare direttamente il contenuto della decisione
la regolarità dell’aiuto e il legittimo affidamento del beneficiario dipendono dal rispetto della procedura comunitaria di controllo della compatibilità; il beneficiario deve verificare la decisione europea, non potendo fare affidamento sul solo operato dell’amministrazione nazionale
la revocazione è ammissibile solo per un vero errore percettivo, non per contestare valutazioni giuridiche o apprezzamenti compiuti dalla sentenza impugnata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussiste l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
testo introdotto dall’art. 1, comma 17
richiamata quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13
norma richiamata per il coordinamento applicativo del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede un vero e proprio errore percettivo su un fatto decisivo, risultante dagli atti e non discusso tra le parti; non è configurabile quando la censura investe l’interpretazione giuridica o la qualificazione dei fatti compiuta dalla sentenza.
- In tema di aiuti di Stato, il beneficiario può invocare il legittimo affidamento solo se l’aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura di controllo prevista dall’art. 108 TFUE; grava sul beneficiario un dovere di diligenza nel verificare direttamente la decisione europea, non essendo sufficiente il comportamento dell’amministrazione nazionale erogatrice.
- La mancata osservanza della procedura comunitaria di controllo e l’illegittimità dell’aiuto impediscono di fondare un affidamento tutelabile e rendono dovuta la restituzione dell’aiuto indebitamente percepito.
- Quando il primo motivo di revocazione è inammissibile perché non integra errore di fatto, restano assorbite le censure che presuppongono l’accoglimento del motivo rescindente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l’applicazione, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato.
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