Sentenza n. 14217/2026 - Roma, Sezione 5B
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, fondato su due precedenti penali risalenti
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza valorizzando una sentenza del 1996, relativa alla mancata esibizione o soppressione di un documento di identificazione, e una sentenza del 2000, relativa al reato di minaccia. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, lettera c), e 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e difetto di procedimento. In particolare, ha contestato che il diniego fosse stato fondato su fatti di reato risalenti a oltre vent’anni prima, dei quali non era stata previamente informata, senza considerare la successiva condotta di vita, la permanenza ultraventennale sul territorio nazionale, il livello di integrazione sociale, i legami familiari e il complessivo radicamento nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo fondati e assorbenti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione. Il giudice ha riconosciuto che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione implica un’ampia discrezionalità amministrativa, poiché riguarda l’inserimento definitivo e irreversibile dell’istante nella comunità nazionale. Tale discrezionalità, tuttavia, non può tradursi in arbitrio ed è sindacabile quando l’istruttoria sia inadeguata o la motivazione risulti illogica, irragionevole, contraddittoria o insufficiente. Nel caso concreto, l’Amministrazione aveva assunto il diniego nel 2020 sulla base di informazioni della Prefettura e della Questura risalenti al 2016, senza acquisire elementi aggiornati. Inoltre, aveva attribuito rilievo determinante a reati ultraventennali senza ricostruirne adeguatamente le circostanze, la gravità, gli esiti processuali e la concreta incidenza sulla personalità dell’interessata. Il provvedimento non esplicitava neppure le ragioni per cui tali condotte risalenti fossero ancora indicative di una mancata adesione ai valori dell’ordinamento, né valutava complessivamente il percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare della richiedente e il suo effettivo grado di integrazione. Il TAR ha precisato che anche fatti penali molto risalenti possono essere valorizzati, se particolarmente gravi e indicativi di una personalità non incline al rispetto delle regole, ma l’Amministrazione deve chiarirne puntualmente la valenza negativa e procedere a una valutazione globale e attuale della persona. L’Amministrazione dovrà quindi rideterminarsi sulla domanda originaria, con piena salvezza del potere discrezionale e previa istruttoria completa. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce espressione di un’ampia discrezionalità amministrativa, diretta a valutare l’opportunità dell’inserimento definitivo dell’istante nella comunità nazionale.
art. 6, lettera c), l. 91/1992
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla valutazione dei precedenti penali, ma il diniego è stato ritenuto illegittimo non per l’automatica irrilevanza dei precedenti, bensì per l’insufficiente istruttoria e motivazione sulla loro concreta incidenza.
art. 444 c.p.p.
La sentenza di applicazione della pena su richiesta relativa a uno dei precedenti penali costituiva un elemento istruttorio da ricostruire e valutare nel contesto complessivo della personalità dell’istante.
art. 612 c.p.
Il precedente per minaccia poteva essere considerato dall’Amministrazione, ma la sua rilevanza doveva essere motivata in relazione alla gravità concreta, alla distanza temporale e alla complessiva condotta successiva della richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità, ma deve esercitarla mediante un’istruttoria completa, attuale e individualizzata e con una motivazione idonea a rendere comprensibile la scelta effettuata.
- La presenza di precedenti penali non determina automaticamente il diniego della cittadinanza: anche fatti risalenti possono essere valorizzati, ma l’Amministrazione deve chiarirne la concreta gravità, gli esiti processuali, la specifica valenza negativa e la persistente incidenza sulla personalità dell’istante.
- La valutazione della domanda di cittadinanza deve avere carattere complessivo e considerare, oltre ai precedenti penali, l’intero percorso esistenziale, lavorativo, sociale e familiare del richiedente, nonché il suo effettivo grado di integrazione e di adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento.
- Un diniego fondato su informazioni istruttorie risalenti, non aggiornate al momento della decisione, è illegittimo per difetto di istruttoria quando l’Amministrazione non verifichi l’evoluzione della condotta dell’interessato e la permanenza dell’attualità degli elementi ostativi.
- L’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione in materia di cittadinanza non esclude il sindacato giurisdizionale sui vizi di istruttoria e motivazione e non consente decisioni arbitrarie, illogiche o fondate sulla mera elencazione di precedenti penali.
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