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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35865/2024 del 25/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava l'ordinanza cautelare che aveva confermato la custodia in carcere per il reato di cui al capo 19 (art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990), relativa a una presunta vendita di 100 kg di hashish dietro caparra di euro 22.500. Deduceva: (i) carenza della gravità indiziaria perché, a suo dire, si sarebbe trattato solo di un'offerta o di un tentativo/truffa e di una possibile desistenza (non avendo mai effettivamente procurato la droga in Spagna e avendo restituito parti della caparra); (ii) vizio nella valutazione delle esigenze cautelari e nell'esclusione di misure meno afflittive (arresti domiciliari), rilevando fatti attenuanti e la vetustà delle condanne pregresse; (iii) incompetenza territoriale, per essere l'accordo stato raggiunto in Rivara (TO). In sede di memoria il difensore ha poi prodotto i provvedimenti che, nelle fasi successive, avevano sostituito la custodia con gli arresti domiciliari e poi con l'obbligo di dimora (art. 307 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovuta all'inefficacia della misura cautelare per decorrenza del termine di fase. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, chi impugna un provvedimento cautelare divenuto inefficace deve specificamente e motivatamente dedurre l'interesse a proseguire l'impugnazione (es. per futura utilità ai fini della riparazione per ingiusta detenzione); tale deduzione mancava nel caso. Per la natura della sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, la Corte non ha pronunciato condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria. In sintesi: il merito delle censure non è stato esaminato per inutilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 80

    L'aggravante di cui all'art. 80 era stata esclusa dal Tribunale in sede cautelare; la sentenza lo riporta come fatto processuale ma non sviluppa interpretazioni particolari della norma

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma che disciplina il reato contestato (traffico di sostanze stupefacenti) oggetto dell'ordinanza cautelare

  • cod. proc. pen., art. 307

    Norma richiamata per la successiva applicazione della misura diversa (obbligo di dimora) nelle fasi successive al provvedimento iniziale

  • Sez. U., n. 7931 del 16/12/2010 (Testini)

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui chi ricorre avverso una misura cautelare divenuta inefficace deve specificamente e motivatamente dedurre l'interesse a proseguire l'impugnazione, soprattutto se mirata anche a una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione

  • Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Tonti)

    Richiamata per ribadire l'inammissibilità del ricorso quando l'ordinanza originaria abbia perso efficacia nelle more

  • Sez. U., n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta)

    Citata in tema di effetti della sopravvenuta carenza d'interesse sulla mancata condanna alle spese processuali

  • Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 (Oliverio)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale in materia di non pronuncia di condanna alle spese in caso di sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente

Massime di principio

  • Se la misura cautelare impugnata è divenuta inefficace nelle more (es. per decorrenza del termine o sostituzione con misura meno afflittiva), il ricorso per cassazione è in genere inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, salvo che il ricorrente offra una specifica e motivata deduzione dell'interesse concreto a proseguire (ad es. proiezione per la futura riparazione per ingiusta detenzione).
  • Per conservare l'interesse a impugnare una misura ora inefficace occorre specificare in che modo una pronuncia favorevole in cassazione produrrebbe un danno evitabile o un vantaggio concreto (non sono sufficienti deduzioni generiche).
  • Le questioni di merito (es. carenza di gravità indiziaria, desistenza, restituzione di caparra, valutazione delle esigenze cautelari, incompetenza territoriale) restano valutabili solo se il ricorso è ammissibile; se l'impugnazione è dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse tali censure non vengono esaminate.
  • In sede cautelare per convincere un giudice a sostituire la custodia in carcere con misura meno afflittiva è utile documentare tempestivamente elementi come la vetustà di precedenti penali, motivi di lavoro, iscrizioni/attività commerciali e qualsiasi elemento concreto che riduca il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
  • L'eccezione di incompetenza territoriale va sollevata e documentata prontamente: il ricorso in cassazione non costituisce il primo e più opportuno momento per supplire a mancate deduzioni in sede cautelare.

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