Cassazione Civile, Ordinanza n. 33203/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di inefficacia di un atto di vendita relativo a una particella di terreno sita nel Comune di Castroreale, proposta da due soggetti che assumevano di esserne proprietari esclusivi o, in subordine, di averne acquistato la proprietà per usucapione per possesso ultradecennale ininterrotto sin dal 1948. In via ulteriore era stata chiesta la restituzione del bene e il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato le domande, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse nulla per insanabile contraddizione tra motivazione e dispositivo e che, sulla base della consulenza tecnica, la particella effettivamente trasferita nel 1950 fosse diversa da quella indicata nel rogito del 1998, con conseguente inefficacia della vendita impugnata. In cassazione il soccombente in appello ha dedotto tre censure: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 300 c.p.c. per mancata declaratoria di interruzione del giudizio a seguito della morte di una parte appellata, comunicata dal procuratore nella comparsa conclusionale; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il rigetto dell'istanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe consentito di verificare l'errore del consulente di primo grado; 3) violazione degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. per avere la corte di appello corretto la sentenza integrandone la motivazione e liquidando le spese, attività che secondo il ricorrente non sarebbe stata consentita con il procedimento di correzione adottato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, quando la morte di una parte costituita sia dichiarata dal suo procuratore prima della scadenza dei termini di precisazione delle conclusioni, il giudice debba prendere atto dell'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c.; in difetto, la prosecuzione del giudizio e la sentenza emessa successivamente sono nulle. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"ai sensi dell’art. 2043 c.c."
richiamato come fondamento della domanda risarcitoria proposta dagli attori per i danni al patrimonio; la Corte di cassazione non si sofferma nel merito su tale domanda.
"il giudice di appello è tenuto a dare atto dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c."
la dichiarazione del decesso della parte costituita da parte del procuratore, avvenuta prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., impone la declaratoria di interruzione del processo.
"con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell’art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione"
una volta interrotto il processo, esso deve essere riassunto nei termini di legge per evitare l'estinzione.
"prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c."
il momento in cui è dichiarato il decesso rileva ai fini dell'obbligo di interrompere il processo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
"omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio"
invocato per censurare il mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
"violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 391-bis c.p.c."
richiamato dal ricorrente per contestare la correzione della sentenza di appello.
"violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 391-bis c.p.c."
richiamato dal ricorrente per sostenere l'illegittimità della correzione della sentenza con integrazione delle spese.
Massime di principio
- Se la morte di una parte costituita è dichiarata dal suo procuratore nel corso dell'appello e prima della scadenza dei termini di precisazione delle conclusioni, il giudice deve prendere atto dell'interruzione del processo; non può proseguire il giudizio come se nulla fosse accaduto.
- La mancata declaratoria di interruzione del processo, quando dovuta, determina la nullità degli atti successivi, inclusa la sentenza pronunciata dopo l'evento interruttivo.
- Dichiarata l'interruzione, il processo deve essere tempestivamente riassunto ai sensi dell'art. 303 c.p.c., pena l'estinzione.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale assorbente, gli altri motivi restano assorbiti e non vengono esaminati.
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