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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45971/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del GIP del 15/03/2024 che disponeva l'archiviazione nei confronti di Rossi, Sciumè Pietro e Platania per i reati indicati (artt. 110, 646 e circ. aggrav. art. 61 n.11 c.p.). Il ricorrente deduceva abnormità strutturale e funzionale del provvedimento: sosteneva che il GIP avesse indebitamente espropriato le prerogative del Pubblico Ministero contraddicendo la valutazione di fondatezza già espressa dall'organo requirente (decreto ex art. 415-bis), e che l'ordinanza avesse precluso l'esercizio dell'azione penale e compresso i diritti della persona offesa. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assente qualsiasi abnormità strutturale o funzionale nel provvedimento impugnato, richiamando il principio per cui il GIP, investito di una richiesta di archiviazione, esercita un controllo pieno sull'intero fascicolo e sulle risultanze delle indagini (non è limitato al solo esame della condizione di procedibilità). La Corte ha respinto entrambe le doglianze del ricorrente come manifestamente infondate, ha confermato la legittimità dell'archiviazione e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma penale richiamata quale titolo della imputazione (concorso di persone) ma non oggetto diretto di interpretazione decisoria nella sentenza

  • art. 646 cod. pen.

    Norma penale (appropriazione indebita) indicata tra le fattispecie contestate; la decisione di archiviazione ha escluso la sussistenza concreta degli elementi di reato in base alle risultanze

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata nell'imputazione; non applicata in quanto è stata disposta l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato

  • art. 409 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'udienza camerale nella quale è stata assunta la riserva: norma procedurale collegata all'istruttoria camerale antecedente all'ordinanza

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Rilevato come atto già emesso dal Pubblico Ministero (decreto) a sostegno della fondatezza delle indagini; la Corte spiega però che il GIP può comunque esaminare l'intero fascicolo non limitandosi al solo atto finale del PM

  • art. 408, comma 1 cod. proc. pen.

    Stabilisce che con la richiesta di archiviazione il PM deve trasmettere il fascicolo e la documentazione delle indagini: la Corte ne deduce che al GIP è rimessa la cognizione piena di tutte le risultanze investigative

  • art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che giustifica la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione quando l'ordinanza di archiviazione non è affetta da abnormità

  • art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di dichiarare l'inammissibilità 'de plano'; invocata per procedere senza istruttoria quando il ricorso è manifestamente inammissibile

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente; applicata con la condanna al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il GIP, investito di una richiesta di archiviazione, ha il potere di controllo pieno sul fascicolo e sulle risultanze delle indagini e non è limitato a esaminare solo la questione della procedibilità.
  • Un'ordinanza di archiviazione dopo opposizione della persona offesa non è impugnabile in Cassazione se non è affetta da abnormità strutturale o funzionale; la Corte può dichiarare il ricorso inammissibile 'de plano'.
  • L'abnormità del provvedimento richiede elementi che mostrino una deviazione strutturale o funzionale tale da ingenerare una stasi processuale insuperabile; mere divergenze valutative tra PM e GIP non configurano di per sé abnormità.
  • La persona offesa deve poter svolgere le proprie difese nell'ambito del contraddittorio; se ciò è avvenuto e il GIP motiva l'infondatezza della notizia di reato, la compressione dei diritti della persona offesa non è riconosciuta.
  • L'archiviazione è un provvedimento endoprocedimentale non definitivo: se emergono nuovi elementi rilevanti le indagini possono essere riaperte, perciò l'archiviazione non esclude futuri approfondimenti investigativi.

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