Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento del corrispettivo per servizi di integrazione prestati presso una struttura ricettiva che ospitava cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. La cooperativa sociale, già associazione di volontariato, agiva per ottenere euro 23.394 oltre interessi moratori per prestazioni rese tra maggio e settembre 2016, assumendo che fosse stato concordato un compenso di euro 3 al giorno per ospite e che il credito fosse rimasto insoluto nonostante diffida. La titolare dell’albergo contestava in cassazione: 1) l’ordinanza della Corte d’appello che aveva dichiarato inammissibile l’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., sostenendo che l’inammissibilità fosse stata pronunciata per ragioni processuali e in un momento procedurale anticipato; 2) la valutazione della prova sulla durata del rapporto, deducendo che esso fosse cessato l’8/10 agosto 2016 con la disdetta; 3) la prova dell’accordo sul prezzo giornaliero di euro 3 per ospite; 4) l’applicazione degli interessi moratori del d.lgs. 231/2002, sostenendo che il rapporto non fosse una transazione commerciale perché la controparte era un ente senza scopo di lucro e l’attività svolta era di interesse sociale, non commerciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo contro l’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., chiarendo che l’atto era comunque impugnabile e che la Corte d’appello aveva sostanzialmente deciso anche nel merito, non per sole ragioni processuali; inoltre, l’anticipazione dell’ordinanza rispetto all’udienza ex art. 350 c.p.c. non ha leso il diritto di difesa. Ha respinto anche il primo motivo sul riparto dell’onere della prova e sulla pretesa cessazione del rapporto, rilevando che i giudici di merito avevano accertato, con apprezzamento non sindacabile, la mancata contestazione della prosecuzione del servizio e la sufficienza della prova offerta dalla cooperativa. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla quantificazione del compenso, perché mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove. Ha respinto il motivo sul mancato confronto tra testimoni, poiché il confronto ex art. 254 c.p.c. è facoltativo e insindacabile in cassazione. Infine, ha ritenuto infondato il motivo sugli interessi moratori, affermando che il d.lgs. 231/2002 si applica alle prestazioni di servizi onerose anche se rese da soggetto privo di fine di lucro, quando l’attività sia economicamente organizzata e vi sia corrispettivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
il ricorso straordinario è utilizzabile solo per i vizi propri dell’ordinanza, mentre quando l’inammissibilità dell’appello è pronunciata per ragioni processuali il rimedio ordinario resta il ricorso per cassazione
artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.
l’ordinanza di inammissibilità è sindacabile solo per violazioni processuali proprie; se in sostanza contiene un apprezzamento di merito o è adottata per ragioni processuali diverse, non muta la sostanza del provvedimento
l’adozione anticipata dell’ordinanza di inammissibilità rispetto all’udienza ex art. 350 c.p.c. non lede il diritto di difesa, se l’appellante è stato sentito
la mancata contestazione di un fatto rilevante può consentire di ritenerlo provato; in cassazione non è censurabile la mera valutazione del materiale probatorio, ma solo l’uso di prove non introdotte dalle parti
la scelta tra diverse risultanze probatorie e il giudizio di attendibilità dei testi appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione
la violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata, non quando reputa assolto l’onere da chi ne era gravato
richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova documentale della disdetta, ma non ritenuto decisivo dalla Corte
richiamati dalla ricorrente per contestare la prova del rapporto e della sua durata, senza accoglimento
il confronto tra testimoni è rimesso alla discrezionalità del giudice istruttore e il suo mancato esercizio non richiede specifica motivazione né è sindacabile in cassazione
d.lgs. n. 231/2002, artt. 2, 4 e 5
si applica alle transazioni commerciali aventi a oggetto prestazioni di servizi contro prezzo, anche quando una parte sia soggetto senza fine di lucro, se il rapporto è oneroso e riconducibile a un’attività economicamente organizzata
la nozione di imprenditore è intesa in senso oggettivo: conta l’attività economica organizzata, non lo scopo di lucro soggettivo
la natura industriale/commerciale dell’attività può risultare dalla sua idoneità economica e dal perseguimento del pareggio di bilancio
nel caso concreto non è stata posta a base della condanna agli interessi; la Corte ha qualificato gli interessi come moratori da transazione commerciale
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando l’inammissibilità dell’appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. è fondata su ragioni processuali, il sindacato di legittimità riguarda solo i vizi propri dell’ordinanza e non un giudizio prognostico di merito; il rimedio va individuato in base alla sostanza del provvedimento.
- In cassazione, la censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ha invertito il riparto dell’onere della prova; non basta contestare l’esito della valutazione delle prove compiuta dal merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si identifica con una diversa lettura del compendio probatorio: il giudizio di attendibilità delle prove e la scelta di quelle ritenute decisive appartengono al giudice di merito.
- Il mancato esercizio del confronto tra testimoni ex art. 254 c.p.c. è espressione di potere discrezionale del giudice e non richiede autonoma motivazione, salvo profili processuali specifici non emersi nel caso concreto.
- Ai fini del d.lgs. 231/2002, rileva la natura onerosa del rapporto e la sua riconducibilità a una prestazione di servizi contro prezzo; l’assenza di fine di lucro soggettivo di una parte non esclude, di per sé, la qualificazione come transazione commerciale se l’attività è economicamente organizzata.
- La nozione di imprenditore ex art. 2082 c.c. va letta in senso oggettivo: è decisiva l’esistenza di un’attività economica organizzata, non il movente soggettivo lucrativo, che resta irrilevante salvo il caso di attività del tutto gratuita.
- Le prestazioni di servizi rese in esecuzione di un rapporto contrattuale oneroso possono integrare una transazione commerciale anche se collegate a finalità pubblicistiche o sociali, salvo specifiche esclusioni normative.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18394/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18396/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18398/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18402/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18407/2026 del 08/06/2026
- ordinanza_civile · 8 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18408/2026 del 08/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →