Sentenza del 08/04/2015 n. 6958 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia trae origine dall’avviso di accertamento relativo all’IVA sui lavori eseguiti dalla P.A. S.p.A. presso la Caserma dei Vigili del Fuoco di Napoli: si discuteva dell’applicazione dell’aliquota del 4%, riconosciuta nei primi due gradi, oppure di quella del 9% sostenuta dall’Ufficio. La Cassazione, con sentenza n. 9760 del 14 aprile 2008, aveva cassato per difetto di motivazione la sentenza d’appello e disposto il rinvio. Poiché il giudizio di rinvio non era stato riassunto, la CTR Campania, con sentenza n. 125/1/11 del 21 febbraio 2012, dichiarò estinto il processo, ritenendo però efficace la sentenza di primo grado. L’Agenzia contestò tale statuizione; separatamente, la società impugnò la cartella di pagamento emessa dopo l’iscrizione a ruolo definitiva, sostenendo che la sentenza di primo grado fosse sopravvissuta all’estinzione del processo.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi. Nel ricorso dell’Agenzia, ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse il primo motivo, relativo alla dichiarazione di estinzione, ma ha accolto il secondo: l’estinzione travolge anche la sentenza di primo grado e lascia definitivo l’avviso di accertamento. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza n. 125/1/11 limitatamente alla parte che dichiarava ferma l’efficacia della sentenza di primo grado. Ha rigettato integralmente il ricorso della società contro la sentenza CTR n. 176 dell’11 aprile 2013, confermandone la legittimità dell’iscrizione a ruolo e della cartella. La P.A. S.p.A. è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
La pronuncia di estinzione del giudizio comporta ex articolo 393 cod. proc. civ., il venir meno dell'intero processo e, in forza dei principi in materia d'impugnazione dell'atto tributario, la definitività dell'avviso di accertamento e quindi l'integrale accoglimento delle ragioni erariali.
Se il giudizio di rinvio non viene riassunto e si estingue, viene meno l’intero processo, compresa la sentenza di primo grado; l’atto impositivo, invece, resta efficace e diviene definitivo.
I due procedimenti, relativi a cause logicamente e giuridicamente connesse, devono essere riuniti ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ.
Procedimenti connessi sul piano logico e giuridico possono e devono essere riuniti per una trattazione coordinata.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 45 e 63
La società invocava tali disposizioni, ma la Corte ha respinto le relative censure: l’estinzione del giudizio tributario non conserva la sentenza di primo grado né impedisce che l’atto impositivo divenga definitivo.
Massime di principio
- La mancata riassunzione del giudizio di rinvio entro i termini comporta l’estinzione dell’intero processo e travolge le sentenze emesse nel processo, anche quella di primo grado.
- L’estinzione del processo tributario non estingue la pretesa fiscale formalizzata nell’avviso di accertamento: l’atto amministrativo resta efficace e, venuto meno il contenzioso, diviene definitivo.
- Una volta definitivo l’avviso di accertamento, l’Amministrazione può procedere all’iscrizione a ruolo e alla riscossione mediante cartella senza dover promuovere ulteriori iniziative processuali.
- Se l’estinzione del processo rende definitiva la pretesa tributaria, l’Amministrazione può non avere interesse a impugnare la sola dichiarazione di estinzione; può invece contestare la statuizione che erroneamente mantenga efficace una sentenza di primo grado.
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