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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13724/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una professionista aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il compenso dell'attività difensiva svolta in un precedente giudizio civile. La società ingiunta aveva proposto opposizione con atto di citazione, anziché con ricorso. Il Tribunale di Salerno aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo decisiva, ai fini della tempestività, non solo la notificazione della citazione entro il termine di legge, ma anche il suo deposito nel termine previsto per il ricorso, perché l'opposizione in materia di compensi degli avvocati deve essere introdotta con ricorso ai sensi del d.lgs. n. 150/2011. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato la violazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che, quando l'atto introduttivo è erroneamente proposto con citazione invece che con ricorso, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito concretamente seguito prima del mutamento; pertanto la tempestività andava valutata sulla data di notifica della citazione, che era avvenuta entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione del Tribunale che aveva misurato la tempestività dell'opposizione sulla data di deposito della citazione, anziché sulla data di notifica dell'atto, nonostante l'errore nella forma dell'introduzione del giudizio. Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite, ha stabilito che nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011 la domanda proposta con citazione al posto del ricorso è tempestiva se la citazione è notificata nel termine di legge, producendo gli effetti propri dell'atto in concreto utilizzato; l'eventuale mutamento del rito ha efficacia solo per il futuro e non incide retroattivamente sugli effetti già prodotti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Salerno in diversa composizione per il riesame dell'opposizione e la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    L'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi per prestazioni giudiziali civili dell'avvocato è soggetta al rito semplificato e deve essere introdotta con ricorso, ma l'errore nella forma dell'atto non comporta di per sé l'inammissibilità se la domanda è tempestivamente proposta secondo il rito concretamente seguito.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento"

    Nel rito erroneamente prescelto, gli effetti della domanda vanno valutati secondo le regole del rito effettivamente seguito; il mutamento di rito opera solo pro futuro e non produce effetti retroattivi pregiudizievoli sugli atti già compiuti.

  • art. 702 bis c.p.c.

    È il modello procedurale richiamato per l'introduzione con ricorso dei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011 nei casi considerati.

  • art. 641 c.p.c.

    Il termine per proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere verificato, nel caso di citazione erroneamente usata in luogo del ricorso, con riguardo alla notificazione della citazione.

  • art. 111 Cost.

    La disciplina del d.lgs. n. 150/2011 mira a ridurre l'incertezza sulle regole processuali e a evitare regressioni del processo, in coerenza con economia processuale e ragionevole durata.

Massime di principio

  • Nei procedimenti speciali o semplificati disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, l'errore nella scelta tra citazione e ricorso non determina automaticamente l'invalidità o l'inammissibilità dell'atto introduttivo, se la domanda è stata tempestivamente portata a conoscenza della controparte secondo il modello concretamente utilizzato.
  • Quando la legge prescrive il ricorso ma la parte propone citazione, la tempestività va valutata sulla data di notificazione della citazione; quando la legge prescrive la citazione ma la parte propone ricorso, la tempestività va valutata sulla data di deposito del ricorso.
  • L'eventuale ordinanza di mutamento del rito ha efficacia solo per il futuro e non può incidere retroattivamente sulla validità o tempestività degli atti già compiuti secondo il rito erroneamente seguito.
  • Le decadenze e le preclusioni maturano secondo il rito concretamente applicato fino al mutamento, non secondo il rito che avrebbe dovuto essere seguito.
  • L'adozione di un rito erroneo non comporta di per sé nullità processuale, salvo che l'errore abbia concretamente inciso sul contraddittorio o sul diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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