Sentenza n. 14509/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 6754/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 12521/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Roma che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 6754/2025, notificata all'amministrazione e relativa alla condanna del Ministero all'attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per un valore corrispondente al beneficio perduto, oltre interessi o rivalutazione. Ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua rituale notificazione all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni. A fronte dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'adempimento; pertanto, anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, la pretesa della ricorrente è stata ritenuta fondata. Il giudice dell'ottemperanza ha precisato che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono più sindacabili in sede esecutiva. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Non è stata disposta, allo stato, la penalità di mora, ritenuta eventualmente applicabile in caso di persistente inottemperanza su richiesta della parte. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e all'OIV del Ministero, in ragione dell'inerzia amministrativa reiterata. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato e attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare all'amministrazione l'adempimento e di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale posto in esecuzione quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito del beneficio fino al soddisfacimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti della pubblica amministrazione.
- In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, poiché il giudice dell'esecuzione deve limitarsi ad assicurare la conformazione dell'attività amministrativa al contenuto del titolo.
- Quando il privato deduce l'inadempimento di un giudicato e l'amministrazione, costituitasi, non fornisce chiarimenti o elementi sull'avvenuto adempimento, la mancata dimostrazione dell'esecuzione conduce all'accoglimento della domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell'interessato in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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