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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24321/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 20 maggio 2025, che aveva confermato la decisione di primo grado di condanna per il delitto di cui all'art. 496 c.p. Il primo motivo deduceva violazione di legge per omesso riconoscimento della prescrizione, sostenendo che il reato fosse ormai estinto; la Corte di cassazione ha rilevato che il fatto era stato commesso il 3 febbraio 2014, che il reato era punito con pena base di anni cinque, e che la recidiva reiterata, i molteplici atti interruttivi e la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19 impedivano di ritenere maturata la prescrizione. Il secondo e il terzo motivo denunciavano, formalmente come violazioni di legge, una carenza probatoria e un difetto di offensività; in realtà, tali censure miravano a una diversa lettura del materiale probatorio e a una rivalutazione del merito, attività non consentita in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, lineare e non manifestamente illogica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo e, in presenza di atti interruttivi, anche sul termine massimo ai sensi degli artt. 157, comma 2, e 161, comma 2, c.p. Ha inoltre dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, perché sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge si celava una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, preclusa in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    La sentenza conferma la responsabilità per il delitto contestato in primo e secondo grado, ma non entra nel merito della tipicità oltre a richiamarlo come reato oggetto di condanna.

  • art. 157, comma 2, c.p.

    la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato

    La recidiva reiterata incide sul termine minimo di prescrizione.

  • art. 161, comma 2, c.p.

    in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga

    Gli atti interruttivi, unitamente alla recidiva reiterata, incidono anche sul termine massimo di prescrizione mediante proroga.

  • art. 615 c.p.p.

    Non citato.

Massime di principio

  • La recidiva reiterata, in quanto circostanza ad effetto speciale, deve essere considerata nel calcolo della prescrizione sia con riferimento al termine minimo sia, in presenza di atti interruttivi, al termine massimo di prescrizione.
  • La sospensione dei termini di prescrizione disposta per l'emergenza sanitaria da Covid-19 rileva nel computo del tempo necessario a maturare la prescrizione.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura del merito, quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa, lineare e non manifestamente illogica.
  • Le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge, mirano in realtà a contestare la valutazione del fatto e della prova sono inammissibili in cassazione.
  • L'asserito difetto di offensività, se prospettato attraverso una critica alla ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito, non può essere esaminato come vizio di legge se richiede un nuovo apprezzamento del merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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