Cassazione Civile, Ordinanza n. 06159/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
Il tribunale aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero avverso un decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: sosteneva, anzitutto, che il provvedimento di liquidazione non le fosse mai stato notificato o comunicato e che non vi fosse prova della trasmissione del fascicolo all’ufficio competente; in secondo luogo deduceva l’omessa considerazione dell’attestazione del direttore amministrativo dell’ufficio affari civili, secondo cui non era mai pervenuta alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento di liquidazione. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la decorrenza del termine di 30 giorni per l’opposizione e, comunque, l’applicazione del termine "lungo" di cui all’art. 327 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario; nel caso concreto il tribunale aveva accertato che il provvedimento era stato trasmesso materialmente al pubblico ministero in epoca prossima all’emissione, sicché incombeva sulla Procura l’onere di provare una conoscenza effettiva solo successiva e non imputabile. Tale prova non era stata fornita. La Corte ha inoltre rilevato che, in ogni caso, l’opposizione era stata proposta ben oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile ai provvedimenti decisori non notificati o comunicati. Nulla è stato disposto sulle spese, e non è stato posto un ulteriore contributo unificato per la natura dell’organo ricorrente.
Norme richiamate
La comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente rispetto alla modalità prevista dalla norma, purché il destinatario abbia effettiva conoscenza dell’atto.
termine lungo; semestrale
Il termine lungo di impugnazione si applica ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati, decorrendo dalla pubblicazione.
Le Sezioni Unite sono richiamate per ribadire l’applicabilità del termine semestrale ai provvedimenti decisori conclusivi del procedimento sommario non comunicati o notificati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione della natura dell’organo ricorrente.
Massime di principio
- La comunicazione di un provvedimento decisorio può dirsi valida anche se effettuata in forma equipollente rispetto a quella tipica, purché risulti l’effettiva conoscenza dell’atto in capo al destinatario.
- Quando l’atto risulta entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario in prossimità della sua emissione, spetta alla parte che eccepisce la tempestività dimostrare che la conoscenza effettiva sia avvenuta in un momento successivo, per causa non imputabile.
- Le difficoltà organizzative interne di un ufficio non equivalgono, di per sé, a causa non imputabile idonea a differire la decorrenza del termine per impugnare.
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. si applica ai provvedimenti a contenuto decisorio non notificati o comunicati, anche quando si tratti di ordinanze conclusive di procedimenti sommari.
- In sede di legittimità il ricorso deve contenere una sommaria esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza costituisce un profilo di difetto dell’atto impugnatorio.
Come è indicizzato
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