Sentenza del 19/07/2025 n. 20219 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
SLOC ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’accertamento relativo a IVA e altre imposte per il 2015. Tra i dodici motivi, ha denunciato soprattutto la motivazione apparente e l’omessa valutazione delle prove sulla pretesa frode e sulla qualificazione di BB Srl come stabile organizzazione occulta italiana di SLOC; ha inoltre contestato, tra l’altro, la competenza territoriale, il contraddittorio e l’applicazione delle regole IVA sulla stabile organizzazione. La Corte ha ritenuto decisivi i motivi sulla motivazione della sentenza regionale: la CTR non aveva chiarito perché i prezzi di acquisto e rivendita fossero anomali né quali fatti dimostrassero i requisiti della stabile organizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, relativi alla motivazione apparente o carente, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, compresa la richiesta subordinata di rinvio pregiudiziale alla CGUE. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché riesamini la controversia e liquidi le spese del giudizio di legittimità. Non ha deciso definitivamente se SLOC avesse una stabile organizzazione in Italia né annullato definitivamente l’accertamento: il giudice di rinvio dovrà svolgere un nuovo esame.
Norme richiamate
Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (motivazione della sentenza)
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
La motivazione deve rendere comprensibile il percorso logico seguito dal giudice e le ragioni della decisione. È nulla se le affermazioni, pur presenti, non spiegano i fatti e i passaggi che sorreggono la conclusione, lasciando al lettore soltanto congetture.
Art. 5 del Modello OCSE e art. 162 del TUIR (stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette)
la presenza del soggetto non residente nel territorio dello Stato sia dotata di una certa stabilità in quanto caratterizzata da una "stabile organizzazione", i cui elementi costitutivi sono quello materiale ed oggettivo della "sede fissa di affari" e quello dinamico dell'esercizio in tutto o in parte della sua attività
Ai fini delle imposte dirette, la stabile organizzazione richiede una presenza stabile e una sede fissa di affari attraverso cui il soggetto non residente eserciti, in tutto o in parte, la propria attività. La verifica deve considerare gli elementi concreti e sostanziali, non bastando affermazioni generiche.
Art. 11, par. 2, del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011
la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione
Ai fini IVA occorrono una struttura con sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici adeguati a rendere autonomamente possibili le prestazioni considerate. Il giudice deve accertare concretamente tali requisiti; il controllo societario o l’asserita eterodirezione, da soli, non li dimostrano.
Art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE
un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora (...) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione
La presenza di una stabile organizzazione non basta, da sola, a imputarle la cessione o il debito IVA: occorre verificare se la sede nello Stato abbia partecipato all’operazione. La disciplina riguarda l’individuazione del soggetto stabilito ai fini IVA in relazione alla partecipazione della struttura locale.
Art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972
limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute
La soggettività impositiva IVA della stabile organizzazione italiana riguarda le operazioni che essa rende o riceve. La sua esistenza non consente quindi, senza un accertamento del coinvolgimento operativo, di attribuirle indistintamente tutte le operazioni della casa madre o di un’altra società.
Massime di principio
- Per riconoscere una stabile organizzazione ai fini IVA non è sufficiente dimostrare rapporti commerciali intensi, prezzi di rivendita superiori, coincidenza parziale degli amministratori o un’asserita direzione di fatto: occorre accertare e motivare la presenza stabile di mezzi umani e tecnici e la loro concreta idoneità a svolgere le prestazioni rilevanti.
- La stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette e quella ai fini IVA rispondono a discipline e requisiti distinti. Non si può trasferire automaticamente la qualificazione ricavata dalle regole sulle imposte dirette al trattamento IVA.
- Anche una società dotata di autonoma personalità giuridica può, in determinate circostanze, costituire una stabile organizzazione di un soggetto estero; ciò non elimina però l’onere di provare in concreto gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile.
- Per attribuire alla struttura locale una cessione o il relativo debito IVA occorre verificare la sua effettiva partecipazione all’operazione, nonché il collegamento tra i mezzi della struttura e la prestazione o cessione contestata.
- Una sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando enuncia conclusioni decisive senza indicare i fatti e il ragionamento che le sostengono; il giudice non può lasciare al lettore il compito di ricostruire le ragioni della decisione.
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