Sentenza del 19/07/2025 n. 20218 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia impugnava la sentenza della CTR della Liguria che aveva annullato il recupero dell’IVA 2009 relativa a tre fatture della Selecta Srl, contestando inoltre la detrazione dell’IVA su riparazioni auto e affitto di locali. Con cinque motivi sosteneva: 1) che l’avviso non fosse illegittimo per mancato contraddittorio preventivo, in assenza della prova di resistenza; 2) che le prestazioni Selecta fossero consulenza o assistenza tecnica, non servizi relativi a beni mobili, e che la contribuente non avesse provato il diritto alla detrazione e la territorialità; 3) che la CTR avesse omesso di valutare elementi sulla genericità delle fatture e sulla natura generale delle attività; 4) che le spese di riparazione di un’autovettura con targa straniera non fossero inerenti; 5) che l’affitto della location “Turm Chalet” fosse spesa di rappresentanza, non detraibile, anziché spesa pubblicitaria. L’accertamento riguardava prestazioni di confezionamento, controllo qualità, analisi, monitoraggio di residui ed etichettatura, oltre a spese di riparazione e a locali utilizzati anche per dimostrazioni commerciali.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza d’interesse: la sentenza impugnata poggiava su più ragioni autonome e le altre censure non ne hanno scalfito le statuizioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: la CTR aveva accertato, sulla base di fatture sufficientemente specifiche, che le prestazioni Selecta erano servizi concretamente riferiti a beni mobili materiali, eseguiti in Italia, e non consulenze o assistenza tecnica; l’Agenzia chiedeva in realtà una nuova valutazione dei fatti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la decisione della CTR, che aveva ritenuto l’auto di proprietà della contribuente strumentale all’attività svolta in Italia tramite il rappresentante fiscale. Anche il quinto è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a rivalutare l’accertamento di merito sull’inerenza; la dimostrazione di nuovi prodotti per lanciarli sul mercato può qualificare la spesa come pubblicitaria. È stata respinta la richiesta preliminare di riunione con altro procedimento, fissato per la stessa udienza. L’Agenzia è stata condannata a pagare le spese di Cassazione: 7.600 euro per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 151 disp. att. c.p.c.
nel giudizio di cassazione, le finalità di economia processuale e di uniformità delle decisioni relative a casi identici, cui è ispirato l'obbligo della riunione previsto dall' art. 151 disp. att. cod. proc. civ., come sostituito dall' art. 19 , lett. f), del D.Lgs. n. 40 del 2006 , possono utilmente essere perseguite, in mancanza di un espresso riferimento della predetta disposizione al giudizio di legittimità, anche attraverso la trattazione nella medesima udienza e davanti allo stesso giudice di più cause riunibili
In Cassazione, la trattazione nella stessa udienza davanti allo stesso collegio di cause connesse può realizzare le finalità della riunione, rendendo non necessario disporla formalmente.
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
sebbene la contribuente non abbia dimostrato di avere addotto, fin dal ricorso introduttivo, circostanze specifiche tali da integrare la cd. prova di resistenza, lo stesso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La questione del contraddittorio preventivo e della prova di resistenza non ha condotto alla cassazione, perché la censura era priva d’interesse alla luce delle autonome ragioni della sentenza non superate dagli altri motivi.
Art. 7, commi 3 e 4, lettere b) e d), D.P.R. n. 633/1972
Mentre le prestazioni di servizi relativi a beni mobili materiali rilevano nello Stato in cui sono eseguite, è previsto un diverso criterio per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato dove è domiciliato o residente il committente del servizio o in cui il committente, seppure domiciliato o residente all'estero, ha una stabile organizzazione.
Per la disciplina applicabile al 2009, i servizi concretamente riferiti a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel luogo di esecuzione; consulenze e assistenza tecnica seguono invece il criterio del luogo del committente o della sua stabile organizzazione. L’onere di provare i presupposti della deroga al regime ordinario grava su chi la invoca.
Art. 2697 c.c.
la violazione dell' art. 2697 cod. civ. [...] si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice ne assegna erroneamente il carico a una parte diversa da quella cui spetta; non basta contestare la valutazione delle prove o l’accertamento dei fatti.
Art. 75, ora 109, comma 5, D.P.R. n. 917/1986
i costi per l'utilizzo a tal fine del capannone e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all'impresa che svolge per il comodante l'attività di produzione, sono deducibili, ai sensi dell' art. 75 (ora art. 109), comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 , con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 , trattandosi di spese che si inseriscono nel suo programma economico e devono, quindi, ritenersi inerenti la sua attività produttiva in quanto ad essa strumentali.
I costi sostenuti per beni o servizi strumentali al programma economico dell’impresa possono essere inerenti anche quando l’attività è svolta tramite terzi, purché siano funzionali all’attività produttiva.
Art. 19 D.P.R. n. 633/1972
nell'ipotesi in cui il contribuente esternalizza ad un'impresa terza l'attività di produzione di beni, i costi per l'utilizzo a tal fine del capannone e per la manutenzione dei macchinari di sua proprietà, concessi in comodato all'impresa che svolge per il comodante l'attività di produzione, sono deducibili, ai sensi dell' art. 75 (ora art. 109), comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986 , con conseguente detraibilità della relativa IVA ex art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972
La detrazione IVA può spettare per costi inerenti e strumentali all’attività economica, anche se i beni sono utilizzati da un soggetto terzo nell’ambito di attività svolte per il contribuente.
Art. 168, lettera a), direttiva 2006/112/CE
l'art. 168, lett. a della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che "esso osta a una prassi nazionale in forza della quale, qualora un soggetto passivo abbia acquistato un bene che in seguito mette a disposizione, a titolo gratuito, di un subappaltatore affinché effettui lavori a beneficio di tale soggetto passivo, a quest'ultimo viene negata la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di tale bene, nella misura in cui tale messa a disposizione non ecceda quanto necessario per consentire a detto soggetto passivo di effettuare una o più operazioni soggette ad imposta a valle o, in alternativa, di esercitare la sua attività economica, e nella misura in cui il costo di acquisto di detto bene faccia parte degli elementi costitutivi del prezzo delle operazioni effettuate dal medesimo soggetto passivo oppure dei beni o dei servizi che egli fornisce nell'ambito della sua attività economica"
La detrazione non può essere negata per il solo fatto che un bene sia messo gratuitamente a disposizione di un terzo incaricato di attività a beneficio del soggetto passivo, se l’uso è necessario all’attività economica e il costo si riflette nelle operazioni o nei beni e servizi forniti.
Art. 19-bis, lettera h), D.P.R. n. 633/1972
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia per sostenere l’indetraibilità delle spese considerate di rappresentanza, ma la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo e non ne ha svolto una distinta interpretazione.
Massime di principio
- Per distinguere i servizi relativi a beni mobili materiali dalle consulenze tecniche, è decisivo il contenuto effettivo della prestazione: verifiche circoscritte a beni o campioni specifici possono rientrare nei servizi relativi a beni mobili; analisi che producono valutazioni generali, prospettiche o utilizzabili per l’intera categoria di prodotti possono invece avere natura consulenziale.
- Chi invoca il regime derogatorio di territorialità IVA deve provare i relativi presupposti. Fatture sufficientemente specifiche e riscontri sull’attività concretamente svolta possono assolvere tale onere; la contestazione dell’esito dell’accertamento di fatto non equivale, da sola, a una violazione delle regole sull’onere della prova.
- Una spesa può essere inerente anche se il bene è utilizzato da un rappresentante fiscale o da un terzo per attività svolte per conto dell’impresa: occorre verificare il collegamento funzionale con l’attività economica, non soltanto chi utilizza materialmente il bene.
- La qualificazione di una spesa come pubblicitaria o di rappresentanza dipende dalla sua funzione prevalente: promuovere prodotti, marchi o servizi sul mercato depone per la pubblicità; accrescere prestigio e immagine dell’impresa depone per la rappresentanza. La concreta inerenza resta un accertamento di merito.
- In Cassazione, una censura è inammissibile se non si confronta con la ragione effettiva della decisione o mira soltanto a una nuova valutazione delle prove. Quando la sentenza poggia su più ragioni autonome, occorre contestarle tutte con motivi ammissibili e fondati, altrimenti la decisione resta comunque sorretta dalle ragioni non superate.
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