Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari di terreni agricoli in agro di San Gimignano, adibiti a vigneto, hanno impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in sede di opposizione alla stima/quantificazione delle indennità conseguenti all'espropriazione disposta dalla Provincia per la realizzazione di una strada variante, aveva determinato le somme dovute sulla base della CTU. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e per adesione alle sue conclusioni; 2) violazione dell'art. 40 d.P.R. 327/2001, assumendo che la liquidazione avesse applicato i V.A.M. nonostante la loro incostituzionalità; 3) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, contestando il criterio di stima dell'indennità per esproprio parziale e la mancata considerazione del pregiudizio alle porzioni residue; 4) omesso esame di fatti decisivi quanto all'estensione della pretesa anche ai fondi non frazionati; 5) vizio motivazionale in ordine alla triplicazione dell'indennità ex art. 45 d.P.R. 327/2001 anche nel caso in cui la cessione volontaria non si fosse perfezionata per l'esiguità dell'offerta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e quinti motivi; il quarto è stato dichiarato inammissibile e comunque assorbito. In particolare: il rinnovo della CTU è stato ritenuto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la liquidazione dell'indennità è stata considerata conforme al criterio del valore di mercato e non ai V.A.M.; il criterio di quantificazione dell'indennità per espropriazione parziale è stato giudicato corretto, così come l'esclusione dei fondi non oggetto di ablazione; il quinto motivo è stato respinto, con correzione della motivazione, precisando che la triplicazione dell'indennità è dovuta solo in caso di perfezionamento della cessione volontaria ed evidenziando la sopravvenuta incompatibilità del beneficio con il nuovo assetto normativo successivo alla sentenza costituzionale n. 181/2011. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La determinazione dell'indennità deve essere ricondotta al criterio applicabile dopo la declaratoria di incostituzionalità del parametro censurato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato il valore di mercato e non i V.A.M.
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Nell'espropriazione parziale l'indennità deve coprire l'intera diminuzione patrimoniale subita, compreso il deprezzamento della parte residua, ma solo se vi è un rapporto immediato e diretto con la parziale ablazione.
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
La triplicazione dell'indennità è stata ritenuta dovuta solo in caso di perfezionamento della cessione volontaria; il beneficio è stato considerato non più operante nel nuovo assetto normativo derivante dalla sentenza costituzionale n. 181/2011.
La Corte lo richiama per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo, adattando la ratio decidendi al corretto quadro normativo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso formulato come omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché non riferito a un fatto decisivo in senso cassatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
sentenza Corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181
È richiamata come fonte del nuovo assetto normativo che rende non più operante il previgente beneficio della triplicazione dell'indennità e impone il ricorso a criteri conformi al valore di mercato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la scelta di rinnovare o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è censurabile se la decisione è sorretta da motivazione logica e coerente con gli elementi già acquisiti.
- In tema di espropriazione, la liquidazione dell'indennità deve rispettare il criterio del valore venale/di mercato del bene, potendo i parametri diversi o storici fungere soltanto da riferimento indiziario e non da base esclusiva di stima.
- Per l'espropriazione parziale l'indennità comprende anche il deprezzamento della parte residua soltanto quando tale pregiudizio sia immediatamente e direttamente causato dall'ablazione; restano esclusi i danni derivanti da limitazioni generali o da vincoli che non colpiscono specificamente la porzione residua.
- Il criterio di stima per sommatoria delle singole perdite è legittimo se conduce a ricostruire l'effettiva diminuzione patrimoniale del fondo espropriato e delle sue residue utilità.
- Il vizio di omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non quando la censura mira a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o a riproporre questioni già risolte dalla corretta applicazione del principio di diritto.
- La triplicazione dell'indennità collegata alla cessione volontaria opera solo se la cessione si perfeziona; il beneficio non può essere esteso a ipotesi diverse, specie dopo l'intervento della Corte costituzionale che ha ridisegnato il sistema indennitario.
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