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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25005/2021 del 15/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I proprietari di terreni agricoli in agro di San Gimignano, adibiti a vigneto, hanno impugnato davanti alla Cassazione la sentenza della Corte d'appello che, in sede di opposizione alla stima/quantificazione delle indennità conseguenti all'espropriazione disposta dalla Provincia per la realizzazione di una strada variante, aveva determinato le somme dovute sulla base della CTU. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per mancato rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio e per adesione alle sue conclusioni; 2) violazione dell'art. 40 d.P.R. 327/2001, assumendo che la liquidazione avesse applicato i V.A.M. nonostante la loro incostituzionalità; 3) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, contestando il criterio di stima dell'indennità per esproprio parziale e la mancata considerazione del pregiudizio alle porzioni residue; 4) omesso esame di fatti decisivi quanto all'estensione della pretesa anche ai fondi non frazionati; 5) vizio motivazionale in ordine alla triplicazione dell'indennità ex art. 45 d.P.R. 327/2001 anche nel caso in cui la cessione volontaria non si fosse perfezionata per l'esiguità dell'offerta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi e quinti motivi; il quarto è stato dichiarato inammissibile e comunque assorbito. In particolare: il rinnovo della CTU è stato ritenuto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la liquidazione dell'indennità è stata considerata conforme al criterio del valore di mercato e non ai V.A.M.; il criterio di quantificazione dell'indennità per espropriazione parziale è stato giudicato corretto, così come l'esclusione dei fondi non oggetto di ablazione; il quinto motivo è stato respinto, con correzione della motivazione, precisando che la triplicazione dell'indennità è dovuta solo in caso di perfezionamento della cessione volontaria ed evidenziando la sopravvenuta incompatibilità del beneficio con il nuovo assetto normativo successivo alla sentenza costituzionale n. 181/2011. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 40 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La determinazione dell'indennità deve essere ricondotta al criterio applicabile dopo la declaratoria di incostituzionalità del parametro censurato; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse applicato il valore di mercato e non i V.A.M.

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    Nell'espropriazione parziale l'indennità deve coprire l'intera diminuzione patrimoniale subita, compreso il deprezzamento della parte residua, ma solo se vi è un rapporto immediato e diretto con la parziale ablazione.

  • art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La triplicazione dell'indennità è stata ritenuta dovuta solo in caso di perfezionamento della cessione volontaria; il beneficio è stato considerato non più operante nel nuovo assetto normativo derivante dalla sentenza costituzionale n. 181/2011.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama per correggere la motivazione della sentenza impugnata senza incidere sul dispositivo, adattando la ratio decidendi al corretto quadro normativo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo di ricorso formulato come omesso esame è stato ritenuto inammissibile perché non riferito a un fatto decisivo in senso cassatorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • sentenza Corte costituzionale 10 giugno 2011, n. 181

    È richiamata come fonte del nuovo assetto normativo che rende non più operante il previgente beneficio della triplicazione dell'indennità e impone il ricorso a criteri conformi al valore di mercato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la scelta di rinnovare o meno la consulenza tecnica d'ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è censurabile se la decisione è sorretta da motivazione logica e coerente con gli elementi già acquisiti.
  • In tema di espropriazione, la liquidazione dell'indennità deve rispettare il criterio del valore venale/di mercato del bene, potendo i parametri diversi o storici fungere soltanto da riferimento indiziario e non da base esclusiva di stima.
  • Per l'espropriazione parziale l'indennità comprende anche il deprezzamento della parte residua soltanto quando tale pregiudizio sia immediatamente e direttamente causato dall'ablazione; restano esclusi i danni derivanti da limitazioni generali o da vincoli che non colpiscono specificamente la porzione residua.
  • Il criterio di stima per sommatoria delle singole perdite è legittimo se conduce a ricostruire l'effettiva diminuzione patrimoniale del fondo espropriato e delle sue residue utilità.
  • Il vizio di omesso esame è deducibile solo se riguarda un fatto storico decisivo e controverso, non quando la censura mira a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie o a riproporre questioni già risolte dalla corretta applicazione del principio di diritto.
  • La triplicazione dell'indennità collegata alla cessione volontaria opera solo se la cessione si perfeziona; il beneficio non può essere esteso a ipotesi diverse, specie dopo l'intervento della Corte costituzionale che ha ridisegnato il sistema indennitario.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataProveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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