Cassazione Civile, Ordinanza n. 29369/2022 del 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'anno 2005 con cui l'Ufficio revocava l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, sul presupposto che il beneficiario non avesse trasferito la residenza anagrafica nel Comune in cui era sito l'immobile. La contribuente, in qualità di erede e coniuge del soggetto originariamente intestatario del beneficio, aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il requisito del trasferimento di residenza non fosse richiesto per alcune categorie, tra cui i vigili del fuoco, e che la mancata specificazione del diritto alla deroga nell'atto di acquisto non impedisse di farlo valere successivamente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'art. 66 L. 342/2000 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che l'appartenenza al Corpo dei vigili del fuoco non è equiparabile alle categorie espressamente menzionate dalla norma agevolativa, riservata alle forze armate e di polizia; con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c. per la condanna alle spese nonostante la mancata costituzione dell'intimato nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che la CTR aveva erroneamente esteso il beneficio previsto dall'art. 66 L. 342/2000 a un soggetto appartenente al Corpo dei vigili del fuoco, categoria non compresa nel testo della norma, che deroga al requisito della residenza solo per acquirenti appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia di ordinamento civile e militare. La Corte ha ribadito che le norme fiscali agevolative sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente previsti; ha inoltre richiamato il principio per cui il requisito dell'abitazione principale e della residenza deve risultare dai dati anagrafici e non da elementi di fatto o documentali diversi. Il secondo motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR della Sicilia, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La deroga al requisito della residenza per l'agevolazione prima casa si applica solo alle categorie espressamente indicate dalla norma, cioè forze armate e forze di polizia di ordinamento civile e militare; non è estensibile ai vigili del fuoco.
Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986
Il requisito della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile è quello ordinario per l'agevolazione, salvo le deroghe tassative previste dalla legge.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, senza autonoma elaborazione decisiva nella motivazione.
Richiamato nel secondo motivo in tema di spese di lite; il motivo è rimasto assorbito.
art. 14 preleggi
Le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non consentono applicazione analogica o interpretazione estensiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia tributaria, le agevolazioni fiscali sono norme eccezionali e vanno interpretate restrittivamente: il beneficio spetta solo nei casi e alle categorie espressamente previsti dal testo normativo.
- La deroga al requisito della residenza prevista per l'agevolazione "prima casa" non può essere estesa in via analogica a categorie non nominate dalla legge, anche se accomunate per funzione o status ad altre categorie agevolate.
- Ai fini dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza rileva in base ai dati anagrafici e non può essere surrogato da mere risultanze di fatto o da documenti indiretti.
- Se il giudice di merito applica in modo estensivo una norma agevolativa oltre il suo ambito testuale, la decisione è censurabile per violazione di legge in cassazione.
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