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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12979/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza d'appello che confermava la condanna per truffa. Il ricorrente aveva richiesto, mediante PEC e memoria depositata il 6/09/2023 (prima dell'udienza dell'11/09/2023), la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria ai sensi dell'art. 56-quater legge 689/81 (con un importo di euro 5,00 al giorno), allegando documentazione sulla sua invalidità e difficoltà economiche e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine a tale istanza

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato) nella parte relativa alla pena sostitutiva. Ha ritenuto applicabile la disciplina transitoria dell'art. 95 del D.Lgs. 150/2022 (che estende ai procedimenti pendenti le nuove norme sulle pene sostitutive), ha chiarito che la decisione sulla pena sostitutiva richiede una richiesta dell'imputato (non può essere decisa d'ufficio) e ha constatato che il ricorrente aveva tempestivamente formulato la richiesta prima dell'udienza. Per difetto assoluto di motivazione della corte territoriale sulla richiesta, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sulla pena sostitutiva e ha rinviato alla Corte d'appello per riesaminare e decidere su quel punto

Norme richiamate

  • art. 95 D.Lgs. 150/2022

    Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto

    La norma ha effetto traslativo e favorisce l'immediata applicazione, ai procedimenti pendenti, delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia

  • art. 56-quater legge 24 novembre 1981 n.689

    Prevede la possibilità di pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi; nel caso concreto il ricorrente aveva chiesto l'applicazione di tale pena pecuniaria

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Regola gli interventi del giudice d'appello relativamente alla sospensione condizionale e non menzione; non contempla l'applicazione d'ufficio delle pene sostitutive, il che implica che tali ultime richiedono una richiesta dell'imputato

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    "Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. Se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pena pecuniaria, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso."

    Stabilisce la procedura per la pronuncia sulle pene sostitutive: il giudice deve avvisare le parti e non può sostituire la pena d'ufficio senza acquisire il consenso dell'imputato; se non può decidere immediatamente deve fissare udienza entro 60 giorni per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale esterna

  • art. 20-bis cod. pen. (richiamato)

    Parte della disciplina sulle pene sostitutive; la sua applicabilità in appello richiede la richiesta dell'imputato e la valutazione del giudice secondo la disciplina transitoria

Massime di principio

  • La disciplina transitoria dell'art. 95 D.Lgs. 150/2022 rende applicabili, se più favorevoli, i nuovi istituti sulle pene sostitutive anche ai procedimenti di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto
  • Per ottenere la pronuncia sulle pene sostitutive in sede d'appello è necessaria una istanza dell'imputato: il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con una pena sostitutiva, salvo il caso previsto per altri istituti espressamente normati
  • La richiesta di pena sostitutiva non deve necessariamente essere contenuta nell'atto di gravame, ma deve comunque essere presentata al più tardi nel corso dell'udienza di discussione in appello; una memoria depositata prima dell'udienza è tempestiva
  • Se il giudice ritiene di poter decidere sulla sostituzione immediatamente, può farlo; se mancano elementi utili deve fissare udienza entro 60 giorni per acquisire informazioni dall'ufficio esecuzione penale esterna e dagli organi competenti
  • La mancata motivazione della corte territoriale sulla richiesta di pena sostitutiva configura vizio tale da giustificare annullamento limitato e rinvio per riesame
  • Fattori personali del condannato (es. invalidità, condizioni economiche, ammissione al patrocinio a spese dello Stato) sono elementi rilevanti da considerare nella valutazione della sostituzione con pena pecuniaria

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