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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27593/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Milano del 19/01/2021. Andrea Cosentino e Manuela Cardinale hanno dedotto l'erronea applicazione dell'art. 2 del D.lgs. 74/2000 e un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte del rinvio non abbia risposto alle censure di merito e abbia impropriamente invertito l'onere probatorio, pretendendo dagli imputati la prova dell'effettività delle operazioni. Federico Pablo Zinguerenke ha denunciato la falsa applicazione di norme di rito (artt. 192, 530 e 533 c.p.p.) e la manifesta illogicità della motivazione: a suo avviso la sentenza ha mutato la teoria della responsabilità (dalla falsità oggettiva delle operazioni alla falsità soggettiva delle fatture) senza riscontrare compiutamente l'elemento psicologico (dolo) a suo carico, ignorando elementi probatori idonei a dimostrare la sua buona fede (iscrizione dell'impresa di Sciarra, effettività delle forniture tramite l'agente Guida, documenti di trasporto e fatture). Il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto dei ricorsi di Cosentino e Cardinale e l'accoglimento parziale del ricorso di Zinguerenke (annullamento e rinvio).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Andrea Cosentino e Manuela Cardinale, ritenendo che la Corte del rinvio avesse ricostruito la vicenda in modo dettagliato e coerente, abbia valorizzato le indagini della Guardia di Finanza che avrebbero evidenziato l'esistenza di un sistema di 'società cartiere' e la mancanza di controprove sull'effettività delle compravendite, e che non fosse quindi illegittimo attendersi dalle parti la produzione di allegazioni utili alla loro difesa. Per Federico Pablo Zinguerenke, invece, il ricorso è stato accolto: la Corte ha ritenuto insufficiente e stringata la motivazione della Corte del rinvio in relazione all'elemento soggettivo del reato (dolo) e alla valutazione delle indagini difensive circa i rapporti fra Sciarra e Guida e la conoscenza dell'imputato. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla posizione di Zinguerenke e rinviata alla Corte d'appello di Milano, altra Sezione, per nuovo giudizio. Per Cosentino e Cardinale è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 D.lgs. 74/2000

    Il delitto di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti può ricomprendere sia la falsità oggettiva sia la falsità soggettiva: è punibile anche la fatturazione soggettivamente falsa quando l'operazione sia stata materialmente eseguita ma l'identità del prestatore indicato non corrisponda a chi effettivamente ha reso la prestazione, potendo ciò favorire l'evasione fiscale.

  • art. 81 comma finale cod. pen.

    Richiamato nel contesto delle pene concorrenti; utilizzato per la rideterminazione delle pene in caso di responsabilità concorrente.

  • art. 12 D.lgs. 74/2000 (comma 1 lett. a) e b) e comma 2)

    Applicazione delle pene accessorie previste dalla disciplina antievasione (sospensione dell'attività commerciale, ecc.) come misura accessoria alla condanna.

  • art. 36 cod. pen.

    Disposta la pubblicazione della condanna come misura accessoria o complementare alla sentenza penale.

  • artt. 192, 530, 533 cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali richiamati dal ricorrente Zinguerenke in ordine alla regolarità della motivazione e alla necessità di corretta applicazione delle norme processuali sulla decisione e motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione sul punto fosse carente e insufficiente.

  • art. 415 bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla fase delle indagini e alle dichiarazioni/confessioni raccolte; la Corte ha valutato l'utilizzabilità e la rilevanza delle dichiarazioni rese nelle fasi istruttorie.

Massime di principio

  • La fatturazione 'soggettivamente' falsa è punibile: anche quando la prestazione materiale è avvenuta, l'uso di una fattura emessa a nome di un soggetto diverso può integrare il reato se è idoneo a determinare un vantaggio fiscale illecito.
  • Non esiste un onere probatorio formale dell'imputato come nel processo civile, ma l'imputato ha un onere di allegazione: deve proporre elementi e circostanze che, se verificati, possano scuotere la ricostruzione accusatoria; l'assenza di tali controprove può legittimare la condanna.
  • Il giudice deve motivare adeguatamente e specificamente quando cambia la teoria del reato (es. da falsità oggettiva a falsità soggettiva): è indispensabile spiegare i presupposti fattuali che permettono di ritenere acquisita la consapevolezza dell'imputato circa l'inesistenza soggettiva dell'operazione.
  • Se la difesa produce elementi concreti di buona fede (iscrizioni camerali, documenti di trasporto, prova di consegne per tramite di agenti), il giudice è tenuto ad analizzarli e motivare il rifiuto del loro peso probatorio; la mera affermazione generica dell'inserimento dell'imputato nel 'meccanismo' non è sufficiente.
  • In materia tributaria, le valutazioni sulla sussistenza del dolo richiedono un esame puntuale delle indagini (comprese quelle difensive) e dei rapporti soggettivi tra i soggetti coinvolti; lacune motivazionali su questo punto possono giustificare annullamento e rinvio per nuovo giudizio.

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