Parere n. 547/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell'Interno per l’annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS-del 30 aprile 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del decreto ministeriale del 30 aprile 2020 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, lamentando la violazione e l'errata applicazione degli articoli 6, comma 1, lettera c), e 8 della medesima legge. Il Ministero ha motivato il diniego richiamando elementi emersi dall'attività informativa, ritenuti non compatibili con l'esigenza di tutela della sicurezza della Repubblica, e ha ritenuto inconferenti l'inserimento sociale del richiedente, l'assenza di precedenti penali e il percorso di studi. Il Collegio ha rilevato, in via preliminare, che dagli atti non risulta comprovato il rispetto del termine di 120 giorni per la notificazione del ricorso straordinario previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire informazioni specifiche sulla natura delle condotte considerate rilevanti, sulla loro riferibilità al ricorrente e sulla concreta incidenza sulla sicurezza della Repubblica, nonché gli eventuali atti riservati richiamati dal Ministero in relazione all'omesso preavviso di diniego.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l'affare non maturo per la decisione e ha sospeso l'espressione del parere, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Ha disposto che il Ministero dell'Interno trasmetta entro trenta giorni una relazione integrativa, corredata dalla documentazione comprovante il rispetto del termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso, nonché gli eventuali atti riservati e le necessarie informazioni sugli elementi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica. La documentazione riservata dovrà essere trasmessa in plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, presso la segreteria della Sezione. La sospensione è stata giustificata anche dall'esigenza di assicurare una trattazione non irragionevolmente protratta del ricorso straordinario, alla luce dell'art. 6 CEDU e dei richiami operati dalla Corte costituzionale e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Osservazioni
Termine di proposizione del ricorso straordinario
Dalla relazione ministeriale e dalla documentazione acquisita non risulta se il ricorso sia stato notificato entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato, previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971. Il Ministero dovrà riferire espressamente sul punto e trasmettere idonea documentazione comprovante la tempestività.
Elementi ostativi connessi alla sicurezza della Repubblica
È necessario specificare la natura delle condotte ritenute rilevanti, la loro concreta riferibilità al ricorrente e la loro effettiva rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica. Il mero richiamo generico a elementi emersi dall'attività informativa non consente, allo stato, la decisione.
Atti riservati e omesso preavviso di diniego
Devono essere acquisiti gli eventuali atti riservati richiamati dall'Amministrazione in relazione all'omesso preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Tali atti dovranno essere trasmessi in plico sigillato per preservare la riservatezza connessa alla sicurezza della Repubblica.
Durata ragionevole del procedimento consultivo
La richiesta di integrazione istruttoria deve essere eseguita entro trenta giorni dal ricevimento del parere, considerato che le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata dei processi sono applicabili anche al ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992
È la disposizione sulla cui base è stata presentata l'istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 91/1992
È richiamato dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dal decreto di diniego.
È richiamato dal ricorrente quale ulteriore parametro di legittimità del diniego.
Prevede il termine di 120 giorni per la proposizione del ricorso straordinario; il rispetto del termine deve essere verificato mediante documentazione.
art. 10-bis, legge n. 241/1990
Rileva con riferimento all'omesso preavviso di rigetto, la cui applicabilità deve essere valutata anche in presenza di dati riservati attinenti alla sicurezza nazionale.
art. 6 CEDU
Le tutele previste dalla Convenzione, e segnatamente l'art. 6 sulla ragionevole durata dei processi, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Il richiamo è utilizzato per giustificare la necessità che l'Amministrazione adempia rapidamente agli incombenti istruttori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
sentenza Corte costituzionale n. 63/2023
Richiama l'applicabilità al ricorso straordinario delle garanzie convenzionali sulla ragionevole durata dei processi.
sentenza Corte EDU, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia
È richiamata quale precedente in materia di applicabilità delle garanzie dell'art. 6 CEDU al ricorso straordinario.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la verifica della tempestività della proposizione entro il termine di 120 giorni costituisce un accertamento preliminare indispensabile; quando dagli atti non risulta la data di comunicazione o notificazione dell'atto impugnato né quella di notificazione del ricorso, il Consiglio di Stato può sospendere l'espressione del parere e richiedere la relativa documentazione.
- Un diniego di cittadinanza fondato su esigenze di sicurezza della Repubblica non può essere valutato sulla base del solo richiamo generico a elementi emersi dall'attività informativa; l'Amministrazione deve consentire di individuare, nei limiti compatibili con la riservatezza, la natura delle condotte, la loro riferibilità all'interessato e la loro concreta rilevanza per la sicurezza nazionale.
- La presenza di informazioni riservate non esclude la necessità di acquisire gli atti e le informazioni pertinenti nel procedimento consultivo; la documentazione può essere trasmessa con modalità idonee a preservarne la segretezza, come il deposito in plico sigillato presso la segreteria della Sezione.
- Il ricorso straordinario è soggetto alle garanzie convenzionali sulla ragionevole durata del procedimento; gli incombenti istruttori disposti dal Consiglio di Stato devono pertanto essere eseguiti entro un termine coerente con tale esigenza.
Diniego di cittadinanza italiana fondato su esigenze di sicurezza nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Premesse e provvedimento impugnato
L'Amministrazione ha negato la cittadinanza ritenendo preminente l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale. Il decreto richiama elementi emersi dall'attività informativa, tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il provvedimento afferma inoltre che, qualora il diniego sia fondato su dati riservati sottratti all'accesso, non sarebbe ipotizzabile la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Motivi del ricorso e posizione dell'Amministrazione
Il ricorrente ha dedotto la violazione e l'errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lettera c), e 8 della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto, sostenendo che erano emersi elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica e ritenendo non decisivi l'inserimento del ricorrente, l'assenza di precedenti penali e il percorso di studi.
Verifica preliminare della tempestività
La Sezione ha rilevato che la relazione ministeriale e la documentazione non consentono di verificare se il ricorso sia stato notificato entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971, decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento impugnato. La questione di rito è stata lasciata impregiudicata e il Ministero è stato incaricato di fornire informazioni specifiche e documentazione comprovante il rispetto del termine.
Necessità di integrazione istruttoria sulla sicurezza nazionale
Richiamando i propri precedenti pareri n. 1298 del 18 novembre 2025 e n. 1247 del 13 novembre 2025, la Sezione ha ritenuto indispensabile acquisire:
- informazioni sulla natura delle condotte ritenute ostative;
- elementi sulla concreta riferibilità delle condotte al ricorrente;
- chiarimenti sulla loro effettiva rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica;
- eventuali atti riservati richiamati dall'Amministrazione in relazione all'omesso preavviso di diniego.
La Sezione non ha quindi ritenuto sufficiente il generico riferimento all'attività informativa, senza tuttavia anticipare la decisione sul merito del diniego.
Modalità di trasmissione degli atti riservati
Per tutelare la riservatezza degli atti concernenti la sicurezza della Repubblica, il Ministero dovrà trasmettere la relazione integrativa e gli atti riservati in un plico sigillato, recante sul frontespizio il numero del ricorso, da consegnare presso la segreteria della Sezione.
Termine per l'adempimento e ragionevole durata
Gli incombenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dal ricevimento del parere. La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63/2023 e la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione prima, 8 settembre 2020, Mediani contro Italia, secondo cui le garanzie dell'art. 6 CEDU, compresa quella relativa alla ragionevole durata, si applicano anche al ricorso straordinario.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio: la Sezione ha sospeso l'espressione del parere, disponendo gli incombenti istruttori indicati e lasciando impregiudicata ogni decisione, sia sulle questioni di rito sia sul merito della controversia. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e le parti terze, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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