Cassazione Penale, Sentenza n. 1308/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato, con ricorso ex art. 625-bis c.p.p., un presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione (Sez. II) del 24/09/2021, che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso avverso la sentenza di condanna della Corte d'appello di Roma (29/01/2019) per il reato di cui all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio). L'eccezione centrale è la nullità della citazione a giudizio per vizio di notifica: la difesa sosteneva che l'omessa o viziata notifica dell'atto al ricorrente avesse impedito la conoscenza del procedimento e quindi l'instaurazione del contraddittorio. Si richiamava la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. Amato) che riconosce la nullità assoluta quando la notificazione impedisca la conoscenza effettiva dell'atto. Inoltre erano stati proposti ricorsi per la rescissione del giudicato (richiamando il regime previgente dell'art. 625-ter c.p.p. rispetto alle modifiche introdotte dalla L. 23/6/2017 n.103).
La decisione
Il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse alcuna nullità assoluta della citazione perché, pur essendo stata ritenuta erroneamente l'elezione di domicilio presso il difensore, le notifiche erano comunque state inviate al difensore di fiducia e ciò aveva garantito la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Si è richiamata la linea giurisprudenziale del "criterio di pregiudizio effettivo" (offensività processuale): non basta la mera irregolarità formale, occorre che la violazione abbia realmente compromesso le garanzie difensive. Il ricorso per errore di fatto è stato quindi ritenuto infondato/inammissibile (anche perché, se vi fosse stato un errore, sarebbe stato di diritto e non di fatto). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Sez. U., sentenza Amato n. 7697 del 24/11/2016 (dep. 17/02/2017)
la nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, qualora incida direttamente sulla vocatio in iudicium, e quindi sulla regolare instaurazione del contraddittorio, deve essere equiparata all'omessa citazione dell'imputato medesimo, in quanto impedisce a quest'ultimo di conoscerne il contenuto e di apprestare la propria difesa, ed è, pertanto, assoluta e insanabile ... È, però, necessario che la citazione sia stata omessa o che il vizio della notificazione sia tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto.
La sentenza Amato afferma che la nullità è assoluta solo quando la notificazione impedisca effettivamente la conoscenza dell'atto; non tutte le irregolarità formali determinano nullità insanabile se l'atto ha comunque raggiunto la conoscenza dell'imputato.
Strumento processuale per denunciare presunti errori di fatto nelle decisioni della Corte di cassazione. Nel caso concreto il ricorso ex art. 625-bis è stato ritenuto inammissibile perché la questione era sostanzialmente di diritto o già valutata e non si configurava un errore di fatto rilevante.
art. 625-ter cod. proc. pen. (previgente)
Norma previgente che prevedeva la rescissione del giudicato e attribuiva competenza alla Corte di cassazione per alcune ipotesi. La Corte d'appello aveva ritenuto applicabile questo regime ai provvedimenti emessi prima della modifica normativa del 2017.
Disposizione introdotta dalla L. 23/6/2017 n.103 che disciplina il ricorso per rescissione del giudicato nel nuovo assetto normativo; la questione della sua applicabilità dipende dalla data del provvedimento impugnato.
Norma sostanziale che disciplina il reato per il quale Matteini era stato condannato (riciclaggio).
Ha introdotto modifiche al sistema dei mezzi di impugnazione e alla disciplina della rescissione del giudicato (introduzione art. 629-bis); rilevante per determinare quale regime normativo fosse applicabile al caso.
Sez. U., sentenza n. 17179 del 27/02/2002 (Conti)
Giurisprudenza citata per il principio che la nullità della notifica che impedisce la conoscenza dell'atto produce effetti equivalenti all'omessa citazione e determina nullità assoluta.
Sez. U., sentenza n. 119 del 27/10/2004 (Palumbo)
Ulteriore precisazione che la nullità derivata da notifiche viziatae è assoluta solo se il vizio è tale da non consentire la conoscenza effettiva dell'atto.
Massime di principio
- La nullità della citazione è rilevante e assoluta solo se il vizio di notificazione impedisce effettivamente la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la mera irregolarità formale non è automaticamente insanabile.
- La notifica al difensore di fiducia, anche se effettuata in modalità non perfettamente conforme (es. per erronea indicazione di elezione di domicilio), tende ad essere considerata idonea quando assicuri la conoscenza reale del provvedimento da parte dell'imputato.
- Nel valutare nullità di atti processuali si applica il criterio di offensività processuale (pregiudizio effettivo): occorre dimostrare che la violazione abbia compromesso le garanzie difensive che la norma intende tutelare.
- Il rimedio ex art. 625-bis c.p.p. è limitato: può essere escluso se la questione è di diritto o già valutata; non ogni errore invocato costituisce "errore di fatto" rilevante.
- La data del provvedimento impugnato è cruciale per stabilire quale regime (previgente art. 625-ter o nuovo art. 629-bis) sia applicabile ai ricorsi per rescissione del giudicato.
- In casi simili è fondamentale documentare concretamente la mancanza di conoscenza effettiva (es. impossibilità di contatto con il difensore, mancata ricezione delle notifiche) per poter ottenere l'annullamento della sentenza per vizi di notifica.
- Le impugnative manifestamente infondate o che sollevano questioni giuridiche e non di fatto possono comportare condanne alle spese e sanzioni (es. contributo alla Cassa delle ammende).
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