Cassazione Penale, Ordinanza n. 32118/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte di appello di Catania relativa alla sua responsabilità per il delitto di ricettazione, commesso il 16 maggio 2017. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità, poiché si limitava a reiterare la doglianza già proposta in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'estinzione del reato per prescrizione. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché dalla data del fatto non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione indicato dalla Corte in dieci anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e mancata correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; il secondo motivo, relativo alla prescrizione, è stato dichiarato manifestamente infondato perché il termine massimo decennale non era ancora decorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo ricorre quando non vi è la necessaria correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e le censure prospettate, con omissione di una critica effettiva e mirata alla motivazione.
La disposizione individua il delitto di ricettazione, la cui configurabilità e il cui elemento soggettivo erano stati contestati nel ricorso; il testo non espone ulteriori considerazioni interpretative sulla norma.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a reiterare una doglianza già proposta in appello senza confrontarsi con le argomentazioni specifiche della sentenza impugnata.
- La specificità del motivo di ricorso per cassazione richiede una correlazione effettiva e mirata tra le censure formulate e la motivazione della decisione impugnata; una critica solo apparente non assolve la funzione dell'impugnazione di legittimità.
- Quando il reato è stato commesso il 16 maggio 2017 e il termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni, alla data della decisione del 7 luglio 2026 la prescrizione non può essere dichiarata perché il termine non è ancora decorso.
Come è indicizzato
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