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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32472/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata è quella pronunciata dalla Corte d'appello di Roma il 18 dicembre 2025 nei confronti di due coimputati. Secondo quanto emerge dalla decisione, uno dei ricorrenti si era reso responsabile della sottrazione di un bene e, dopo la sottrazione, era fuggito a bordo dell'autovettura condotta dal coimputato. Durante la fuga non si era dissociato dalla condotta violenta posta in essere dal coimputato e, al momento del blocco del veicolo da parte degli operatori di polizia, aveva a sua volta opposto una reazione violenta agli operanti. La contestazione comprendeva la rapina impropria e la resistenza a pubblico ufficiale. Il primo ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., insufficienza e illogicità della motivazione, lamentando che il giudice estensore non si fosse adeguatamente soffermato sui motivi di fatto e di diritto della sentenza. La Corte ha ritenuto il motivo generico, privo di riferimenti concreti alla motivazione impugnata, non correlato alle ragioni della decisione e carente dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Quanto al secondo ricorrente, è stata dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15, 337 e 628, commi 2 e 3, n. 1, cod. pen., sostenendo che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale dovesse essere assorbito nella rapina impropria per concorso apparente di norme. La Corte ha rilevato che la doglianza riproponeva argomentazioni di merito già esaminate e disattese dalla Corte d'appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Il primo ricorso è stato ritenuto generico e privo di specificità, perché non indicava gli elementi concreti della motivazione censurata né poneva in correlazione le doglianze con le rationes decidendi della sentenza d'appello. Il secondo ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e comunque non adeguatamente confrontato con la motivazione impugnata: la Corte ha confermato il principio secondo cui la rapina impropria concorre con la resistenza a pubblico ufficiale quando la violenza contro l'agente è diretta anche a conseguire l'impunità e l'autore conosce la qualifica pubblicistica del destinatario. Nel caso concreto, tali requisiti sono stati ravvisati nelle modalità della fuga e nella circostanza che gli operatori si erano qualificati come appartenenti alla polizia. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non essendo stata riconosciuta l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il motivo relativo a insufficienza o illogicità della motivazione deve individuare concretamente il vizio della decisione impugnata.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'impugnazione deve contenere l'enunciazione specifica dei motivi, con indicazione degli elementi posti a fondamento delle censure e correlazione con la decisione impugnata.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione può denunciare la violazione della legge penale, ma la censura non può risolversi nella mera riproposizione di argomentazioni di merito già esaminate.

  • art. 15 c.p.

    La regola del concorso apparente di norme non comporta l'assorbimento quando le fattispecie tutelano beni o interessi distinti e ricorrono autonomi elementi costitutivi.

  • art. 337 c.p.

    La resistenza a pubblico ufficiale può concorrere con la rapina impropria quando la violenza è esercitata anche per assicurare l'impunità e il soggetto conosce la qualifica pubblicistica della persona offesa.

  • art. 628, comma 2, c.p.

    La rapina impropria comprende la violenza o minaccia successiva alla sottrazione quando è diretta a procurare l'impunità.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    La disposizione è richiamata quale aggravante della rapina contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando denuncia genericamente insufficienza o illogicità della motivazione senza indicare le parti della decisione impugnata cui la censura si riferisce, gli elementi posti a fondamento del vizio e la concreta correlazione tra le argomentazioni della sentenza e quelle dell'impugnazione.
  • La mera riproposizione in cassazione di una doglianza di merito già esaminata e congruamente disattesa dal giudice d'appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, non integra un valido motivo di ricorso e determina l'inammissibilità della censura.
  • La rapina impropria concorre con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale quando la violenza esercitata durante la fuga è diretta anche a conseguire l'impunità e il soggetto agente conosce la qualità di pubblico ufficiale della persona destinataria della violenza.
  • La conoscenza della qualifica pubblicistica della persona offesa può essere desunta dalle modalità dell'intervento, tra cui la qualificazione come appartenente alle forze di polizia, purché tale elemento risulti dalla ricostruzione della condotta accolta nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieRapinaResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la PAProcesso penale

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