Cassazione Penale, Sentenza n. 16513/2022 del 28/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dalla difesa dell'imputato, deduceva due motivi principali: 1) vizio della motivazione per mancata o manifesta illogicità in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di lesioni (capo B), sostenendo che l'escoriazione riscontrata non poteva essere stata causata dalla bottiglia integra usata per minacciare la vittima; 2) violazione di legge (art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.) e vizio motivazionale per avere applicato la stessa pena al reato più grave di rapina, nonostante la ricostruzione avesse collocato l'uso della bottiglia in un momento diverso (solo dopo essere stato raggiunto e durante la colluttazione).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la doppia convincente affermazione di responsabilità (referto medico che documenta escoriazioni sul braccio destro e dichiarazioni dei testimoni sulla colluttazione) non venisse scalfita dalla censura del ricorrente: l'escoriazione può infatti essere riferibile alle conseguenze della colluttazione e non esclusivamente all'uso della bottiglia integra. Quanto al secondo motivo, è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva motivato congruamente la non applicazione integrale della riduzione per le attenuanti generiche e la diversa valutazione relativa alle lesioni non incideva sul trattamento sanzionatorio del reato di rapina. È stato inoltre rilevato incidentalmente un errore materiale nella indicazione numerica della pena da parte della Corte d'appello (la pena indicata è superiore a quella risultante dal primo grado); tale errore dovrà essere emendato dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 130, comma 1, ultimo periodo, c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, n. 1, cod. pen.
Norma relativa alle circostanze attenuanti e alla determinazione della pena; nella sentenza è richiamata rispetto alla critica sul trattamento sanzionatorio e alla presunta applicazione scorretta della diminuzione per le attenuanti generiche, che però la Corte ha ritenuto motivatamente corretta.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Disposizione procedurale d'emergenza che disciplina le forme di esame del ricorso (ad es. modalità semplificate o da remoto) adottate dalla Corte nel procedimento di cui alla sentenza.
art. 130, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali nel provvedimento impugnato da parte del giudice che lo ha emesso; la Corte segnala che l'errore numerico della pena dovrà essere emendato alla luce dell'inammissibilità del ricorso.
Attribuisce facoltà alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, valutando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui è stato disposto il versamento di euro 3.000,00.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 (giurisprudenza costituzionale)
Precedente richiamato in relazione ai criteri di valutazione della colpa e dell'entità della somma da imporre alla Cassa delle ammende; è utilizzato per giustificare la sanzione pecuniaria accessoria.
Massime di principio
- Se la responsabilità è stata riconosciuta in modo conforme da più giudici e poggia su elementi oggettivi (referti medici) e dichiarazioni di testimoni, la Cassazione tende a respingere censure che propongono spiegazioni alternative senza dimostrare l'impossibilità logica del nesso causale affermato dai giudici di merito.
- Contestazioni tecniche sulla causalità di lesioni (es. se un'escoriazione sia compatibile o meno con l'uso di un determinato oggetto) richiedono elemento probatorio idoneo a mostrare un contrasto decisivo con le risultanze processuali; non è sufficiente una mera possibilità alternativa.
- I reclami sulla determinazione della pena e sull'applicazione delle circostanze attenuanti richiedono la dimostrazione di un errore di diritto o di una manifesta illogicità nella motivazione: una spiegazione motivata della valutazione equitativa delle attenuanti rende il motivo di ricorso infondato.
- Gli errori materiali o di calcolo nella determinazione numerica della pena possono essere emendati dal giudice che ha emesso la decisione impugnata, su indicazione della Corte di legittimità, senza incidere sulla sostanza della decisione se la motivazione è regolare.
- In caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), specialmente se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.
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