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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32550/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia traeva origine dalla domanda di una dipendente della scuola, appartenente al personale ATA, volta a ottenere il riconoscimento, anche ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'immissione in ruolo, dell'anzianità maturata in forza di contratti a termine dal 2 febbraio 2000 al 31 agosto 2010, con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva rigettato l'appello del Ministero, ma aveva compensato le spese di secondo grado richiamando la novità della questione e rinviando alla motivazione di Cass. n. 2924/2020. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione solo sul capo delle spese, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55/2014 e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché le questioni trattate non erano nuove: da un lato, il diritto alla progressione stipendiale per il personale a termine era già stato affermato da un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità; dall'altro, sul riconoscimento dell'anzianità ai fini della ricostruzione di carriera vi era già una linea giurisprudenziale consolidata, anche europea, richiamata dalla stessa Cass. n. 2924/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al capo sulle spese di lite. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse compensato le spese facendo riferimento alla mera 'novità della questione', senza verificare il presupposto richiesto ratione temporis dall'art. 92 c.p.c., ossia l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni decisive, né altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in parte qua e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame del regolamento delle spese, oltre che per le spese del giudizio di legittimità. È stato altresì escluso il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiama la regola della soccombenza nel regolamento delle spese processuali

  • art. 92 c.p.c.

    nel testo applicabile ratione temporis consente la compensazione solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni

  • art. 4, commi 1 e 5, D.M. n. 55 del 2014

    richiamato a sostegno della censura sulle spese, senza specifiche statuizioni interpretative ulteriori

  • art. 24 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla compensazione delle spese

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura sulla compensazione delle spese

  • art. 380-bis c.p.c.

    indica il rito camerale non partecipato seguito in cassazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla motivazione della sentenza costituzionale citata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    esclude il raddoppio del contributo unificato in mancanza dei presupposti processuali

Massime di principio

  • Nel regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile dopo la riforma del 2014, la compensazione delle spese non può essere giustificata con un generico richiamo alla 'novità della questione', essendo necessario verificare la ricorrenza della 'assoluta' novità o del mutamento della giurisprudenza sulle questioni decisive, ovvero di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
  • La novità della questione rileva ai fini della compensazione solo se valutata con riferimento alle questioni sulle quali si è formata la soccombenza e al momento in cui è stata introdotta la lite o posta in essere l'attività che ha generato le spese.
  • La motivazione sulla compensazione delle spese deve essere puntuale e specifica: un'affermazione astratta o non circostanziata integra violazione dell'art. 92 c.p.c. ed è sindacabile in cassazione.
  • Il giudice di merito, pur disponendo di discrezionalità nella regolazione delle spese, deve esercitarla entro i limiti legali e costituzionalmente orientati del principio di soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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