Cassazione Penale, Ordinanza n. 35531/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Messina che, riformando la condanna del Tribunale di Messina del 12 giugno 2025 per violenza sessuale, aveva riconosciuto la diminuente del fatto di minore gravità prevista dall’art. 609-bis, terzo comma, c.p. e rideterminato la pena da tre anni e quattro mesi a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, ferma la valutazione del vizio parziale di mente già riconosciuto. Con il primo motivo ha censurato l’omessa applicazione della diminuente nella sua massima estensione, deducendo contraddittorietà tra il modesto grado di coartazione e le modalità della condotta descritte come invasive e intimidatorie. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: il grado di coartazione riguarda il danno arrecato alla persona offesa, mentre le modalità invasive e intimidatorie attengono alla condotta dell’autore; trattandosi di profili eterogenei, non sussiste la dedotta contraddizione logica. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché il diniego delle attenuanti generiche era motivato in modo non illogico dalla gravità oggettiva del fatto e dall’assenza di elementi positivi, in linea con l’indirizzo di legittimità secondo cui la sola incensuratezza non è sufficiente. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità. Nulla è stato liquidato alla parte civile, perché le sue conclusioni scritte si limitavano a richiamare quelle del Procuratore generale, non depositate, senza apportare un utile contributo alla decisione.
Norme richiamate
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 12/06/2025, che aveva condannato XXXXXXXXXXXXX in ordine al delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione previo riconoscimento del vizio parziale di mente, riconosciuta la diminuente di cui al terzo comma dell’articolo 609-bis cod. pen. rideterminava la pena in anni 2, mesi 2, giorni 20 di reclusione.
La Corte riferisce l’applicazione della diminuente del fatto di minore gravità, già riconosciuta in appello, e la conseguente rideterminazione della pena; il ricorso riguardava la mancata applicazione della diminuente nella sua massima estensione.
il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato
Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato sull’assenza di elementi positivi di valutazione; la sola incensuratezza dell’imputato non è sufficiente a giustificarne la concessione.
Questa Corte ritiene infatti che nel giudizio di legittimità celebrato nelle forme del rito camerale non partecipato di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, (solo) nel caso in cui abbia esplicato, attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione
Nel rito camerale non partecipato la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese soltanto quando, mediante memorie scritte, svolga un’attività effettiva di contrasto a tutela dei propri interessi risarcitori e fornisca un utile contributo alla decisione.
al la declaratoria d’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso concreto, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Non è contraddittoria la motivazione che considera, da un lato, il grado di coartazione quale indice del danno arrecato alla persona offesa e, dall’altro, le modalità invasive o intimidatorie della condotta quale profilo riferibile all’autore: si tratta di elementi eterogenei.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con la gravità oggettiva del fatto e con l’assenza di elementi positivi di valutazione; la sola incensuratezza non è sufficiente a imporne la concessione.
- Nel rito camerale non partecipato di legittimità, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se le memorie scritte svolgono un’effettiva attività a tutela degli interessi risarcitori e apportano un utile contributo alla decisione.
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