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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29289/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatore fallimentare)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia di risoluzione del concordato preventivo e la conseguente dichiarazione di fallimento della società. Ha dedotto, con sei motivi, anzitutto la violazione degli artt. 99 c.p.c. e 111 Cost., sostenendo che il fallimento fosse stato dichiarato d'ufficio senza domanda; in via subordinata ha anche sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 137 e 186 l. fall. per asserito contrasto con l'art. 111 Cost. Ha poi contestato il dies a quo del termine annuale per chiedere la risoluzione del concordato, sostenendo che, in assenza di una data di scadenza dell'ultimo pagamento nel piano, il termine dovesse decorrere dal passaggio in giudicato dell'omologazione. Con il terzo motivo ha lamentato la nullità della sentenza per mancato coinvolgimento del Pubblico Ministero. Con il quarto e quinto motivo ha sostenuto che non vi fosse stato un inadempimento rilevante degli obblighi concordatari, né il venir meno di garanzie o un grave pregiudizio, e comunque che l’eventuale inadempimento fosse di scarsa importanza. Con il sesto motivo ha dedotto violazione degli artt. 10, 137 e 186 l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, invocando un'ordinanza del Giudice delegato da cui, a suo dire, risultava che i beni immobili fossero già sostanzialmente traslati agli organi della procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nuovo rispetto al thema decidendum dei gradi di merito e non autosufficiente; comunque ha osservato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186 l. fall. era già stata ritenuta infondata in precedente giurisprudenza. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando la continuità del principio secondo cui, quando non è fissata la scadenza dell'ultimo pagamento, il termine annuale per la risoluzione del concordato decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione e non dal passaggio in giudicato dell'omologazione; nel caso concreto il termine era stato rispettato perché calcolato dalla presentazione dell'ultima offerta utile. Ha giudicato manifestamente infondato il terzo motivo, chiarendo che il procedimento di risoluzione del concordato non richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero. Ha dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo, perché le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge, miravano in realtà a contestare il merito della valutazione sull'inadempimento, già apprezzata dal giudice di merito come non di scarsa importanza in ragione della mancata consegna degli immobili e della loro locazione. Ha ritenuto il sesto motivo in parte inammissibile e in parte infondato, sia per difetto di specifica allegazione sulla decisività del fatto dedotto, sia perché l’omologazione del concordato con cessione dei beni non trasferisce la proprietà agli organi della procedura, ma attribuisce solo la legittimazione a disporne. Ha condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    presupposti ex art. 380 bis c.p.c.

    la causa è stata trattata in camera di consiglio non partecipata secondo il rito accelerato previsto dalla norma

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di una domanda di parte per la dichiarazione di fallimento

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del giusto processo e del principio di domanda

  • art. 137 legge fall.

    considerato, nella formulazione previgente, in relazione al termine annuale per la risoluzione del concordato preventivo e agli effetti dell'inadempimento

  • art. 186 legge fall.

    la Corte ne dà lettura nel senso che il termine annuale per chiedere la risoluzione decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione quando non sia fissata la scadenza dell'ultimo pagamento; la previsione vigente è ritenuta coerente con tale criterio

  • art. 70 n. 5 c.p.c.

    il procedimento di risoluzione del concordato non rientra tra i casi di intervento obbligatorio del Pubblico Ministero

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    il sindacato di legittimità sulla valutazione di gravità dell'inadempimento è limitato al vizio motivazionale nei ristretti limiti costituzionalmente rilevanti

  • art. 10 legge fall.

    richiamato nel sesto motivo in connessione con la disciplina della procedura e dei suoi effetti sui beni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in cassazione

Massime di principio

  • Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la parte deve inoltre indicare specificamente in quale atto precedente le abbia introdotte.
  • Nel concordato preventivo, quando il piano non fissi la scadenza dell'ultimo pagamento, il termine annuale per chiedere la risoluzione decorre dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione e non dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.
  • Il procedimento di risoluzione del concordato preventivo non richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, perché non rientra tra le ipotesi previste dall'art. 70 c.p.c.
  • La valutazione circa la gravità o non scarsa importanza dell'inadempimento concordatario appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione come mera censura di violazione di legge.
  • Il concordato preventivo con cessione dei beni, una volta omologato, non trasferisce la proprietà dei beni agli organi della procedura, ma attribuisce solo la legittimazione a disporne.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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