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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22414/2025 del 13/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse non specifico e solo apparente, perché limitato a ripetere censure già formulate in appello e a contestare la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona giudicata ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto la sua responsabilità per il delitto di frode informatica. L'unico motivo di ricorso censurava la motivazione del giudice di merito, sostenendo in sostanza l'erroneità della ricostruzione probatoria e della ritenuta sussistenza del concorso nel reato. La Corte di cassazione rileva però che il motivo consisteva in mere doglianze di fatto e nella pedissequa riproposizione delle questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 640-ter c.p.

    È il titolo di reato per cui era stata affermata la responsabilità; la Corte non rivede il merito della configurazione del concorso, ma si limita a rilevare l'inammissibilità del motivo che contestava la motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello, se già disattese, non integra un motivo idoneo.
  • Non sono ammissibili censure che si risolvano in una contestazione del merito e della ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di appello, salvo che si deduca un vizio di motivazione nei limiti consentiti dal giudizio di cassazione.
  • Un motivo di ricorso è apparente quando non assolve alla funzione di confutare le ragioni della decisione impugnata e si limita a enunciazioni assertive o generiche.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFrode informaticaImpugnazioni
RamiReati informaticiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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