Cassazione Penale, Sentenza n. 17800/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce vizio di motivazione per omissione: la Corte d'appello non ha dato risposta alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4 c.p. (tenuità del danno) relativamente alla sottrazione di una felpa. Il ricorrente sostiene che il riconoscimento di tale attenuante potrebbe prevalere sulle aggravanti contestate e superare l'equivalenza ritenuta in precedenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che la Corte d'appello non ha fornito alcuna valutazione, né diretta né implicita, sul valore della felpa e sull'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 1 n.4 c.p. Pur richiamando il principio per cui un'omessa confutazione specifica può essere sanata da una motivazione complessiva chiara, la Corte ha ritenuto che in questo caso mancasse una ricostruzione logico-giuridica che escludesse la ricorrenza dell'attenuante. Ha richiamato che la tenuità del danno va valutata globalmente e non solo sul mero valore economico della res. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo alla richiesta della circostanza attenuante ex art. 62 n.4 c.p., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. Le restanti statuizioni della sentenza di merito non sono state annullate.
Norme richiamate
art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.
Riconosce la circostanza attenuante per la "tenuità del danno"; la sua applicazione si basa su una valutazione complessiva delle ripercussioni sull'offeso e non esclusivamente sul valore economico del bene sottratto. Può incidere sul bilanciamento con le aggravanti se la valutazione complessiva la rende prevalente.
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limita la estensione delle censure in cassazione e impone che il motivo sia enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione; qui il motivo era formulato nei termini richiesti.
art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato e successive proroghe)
Consente la trattazione del ricorso senza intervento delle parti in determinate condizioni (procedura scritta/requisitoria del Pubblico Ministero), disciplina applicata al presente processo per la trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento dell'attenuante per tenuità del danno richiede che il giudice di merito effettui e motivi una valutazione specifica e complessiva: non è sufficiente un riferimento generico all'esiguità del danno.
- La tenuità del danno può essere apprezzata anche per beni a basso valore economico, purché la valutazione consideri le ripercussioni reali dell'illecito sulla sfera del danneggiato; non si limita al mero valore monetario della res.
- L'omissione di una specifica valutazione richiesta da una deduzione difensiva può essere motivo di annullamento in Cassazione se la sentenza di merito non offre una ricostruzione logico-giuridica che implicitamente escluda l'attenuante senza lasciare spazio a valide alternative.
- Se l'attenuante riconosciuta si dimostra prevalente rispetto alle aggravanti, può incidere sulla misura della pena; pertanto il giudice di rinvio dovrà riesaminare il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.
- In sede di impugnazione è strategico formulare chiaramente la richiesta di valutazione di specifiche circostanze attenuanti, perché la loro mancata considerazione motivata può determinare l'annullamento parziale con rinvio.
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