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Cassazione Penale, Ordinanza n. 18258/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto le pene inflitte a due imputati per rapina impropria aggravata e lesioni personali, revocando la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui la sentenza aveva confermato la responsabilità penale, nonostante, secondo la difesa, mancasse la prova della loro compartecipazione alla sottrazione di beni avvenuta in un bar di un'area di servizio e alla successiva violenza ai danni della cassiera, che aveva riportato lesioni. I ricorrenti sostenevano che tali condotte fossero ascrivibili esclusivamente a due donne non identificate, poi fuggite, e che non fosse configurabile neppure un concorso anomalo ex art. 116 c.p., pure ritenuto dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha affermato che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione, mentre non sono deducibili censure relative ai motivi rinunciati e al vizio di motivazione. Poiché nel caso concreto gli imputati avevano rinunciato ai motivi di appello concernenti la responsabilità, la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze dirette a rimettere in discussione proprio quel profilo. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità di entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel giudizio definito con concordato in appello, il controllo di legittimità non può investire i motivi di appello rinunciati, ma solo profili relativi alla formazione del consenso, al consenso del Procuratore generale e all’eventuale difformità della decisione rispetto all’accordo.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    mancanza e comunque contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione

    Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando la censura investa motivi di appello già rinunciati.

  • art. 116 cod. pen.

    La doglianza difensiva mirava a escludere la configurabilità del concorso anomalo nei reati, ma la Corte non ha esaminato il merito di tale profilo perché attinente a motivi rinunciati.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il procedimento è stato trattato con decisione de plano.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in relazione ai profili di colpa nel ricorso.

  • art. 599-bis c.p.p.

    concorde richiesta delle parti

    La sentenza impugnata era stata emessa in appello su richiesta concorde delle parti ed aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riaprire il tema della responsabilità quando l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello su quel punto.
  • Sono ammissibili solo le censure che riguardano la validità della scelta concordata, il consenso del pubblico ministero o la difformità della sentenza rispetto all’accordo processuale.
  • Le doglianze di vizio di motivazione sono inammissibili se investono questioni coperte dalla rinuncia ai motivi di appello nell’ambito del patteggiamento di secondo grado.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ricorrendone i presupposti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNe bis in idem

Testo integrale

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