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Sentenza

Sentenza n. 1685/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio ex art. 31 l. 47/1985, unitamente al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Comune di Palermo aveva respinto la domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi dell'art. 31 l. 47/1985 per la regolarizzazione di un'unità abitativa. Il Comune aveva ritenuto l'opera non sanabile perché, pur essendo stata dichiarata ultimata nel 1971, essa non risultava integralmente edificata nel fotopiano S.A.S. del marzo 1974, richiamando l'art. 32, commi 25 e 27, lett. d), l. 326/2003. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 10 e 10-bis l. 241/1990, la lesione della partecipazione procedimentale, l'irragionevole durata del procedimento e l'eccesso di potere, sostenendo che la notificazione del preavviso mediante deposito presso la casa comunale non avesse consentito l'effettiva conoscenza dei motivi ostativi. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 l. 47/1985 e dell'art. 32, commi 25 e 27, lett. d), l. 326/2003, nonché l'eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti, sostenendo che il Comune avesse applicato una normativa successiva a una domanda di condono ex l. 47/1985 e che la realizzazione dell'opera dopo il marzo 1974 non fosse ostativa, essendo sufficiente l'ultimazione entro il 1° ottobre 1983. Con il terzo motivo sono stati dedotti il difetto di motivazione, l'illogicità e l'irragionevolezza del provvedimento, nonché la violazione dell'art. 97 Cost., per l'assenza di una chiara ricostruzione dell'iter logico e per il richiamo a disposizioni non applicabili.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per la fondatezza del secondo e del terzo motivo. Ha ritenuto irrilevante, ai fini del condono richiesto ai sensi dell'art. 31 l. 47/1985, il fatto che l'immobile non risultasse integralmente edificato nel fotogramma del marzo 1974: anche se l'opera fosse stata realizzata dopo tale data, ciò non avrebbe impedito il condono, purché fosse stata ultimata entro il 1° ottobre 1983. Il Comune avrebbe dovuto accertare esclusivamente la sussistenza dei presupposti previsti dalla l. 47/1985, applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 1 l.r. 37/1985. È stato inoltre ritenuto non comprensibile e non idoneo a fondare il diniego il richiamo alla l. 326/2003, che disciplina soltanto i procedimenti di condono avviati sulla base di tale normativa. Il primo motivo è stato invece respinto: la notificazione del preavviso di rigetto effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è stata considerata regolare e idonea, non essendo prevista una deroga alla disciplina delle notificazioni civili. Il provvedimento di diniego è stato annullato, con obbligo del Comune di riesaminare l'istanza. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 31 l. 47/1985

    Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983…

    Per una domanda di condono proposta ai sensi della l. 47/1985, il requisito temporale rilevante è l'ultimazione delle opere entro il 1° ottobre 1983; la mancata edificazione dell'immobile nel marzo 1974 non costituisce, di per sé, ragione ostativa.

  • art. 1 l.r. 37/1985

    Rende applicabile in Sicilia l'art. 31 l. 47/1985.

  • art. 32, commi 25 e 27, lett. d), l. 326/2003

    Disciplina i procedimenti di condono avviati in forza della stessa normativa e non può costituire, senza adeguata giustificazione, il parametro per respingere una domanda presentata ai sensi della l. 47/1985.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato secondo le regole applicabili alle notificazioni; nel caso esaminato è stata ritenuta valida la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

  • art. 10 l. 241/1990

    Tutela la partecipazione procedimentale, ma la censura relativa alla sua violazione è stata respinta perché il preavviso risultava regolarmente notificato.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve rendere comprensibile l'iter logico seguito e indicare riferimenti normativi pertinenti; il richiamo non comprensibile alla l. 326/2003 ha contribuito all'illegittimità del diniego.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione mediante deposito presso la casa comunale, se regolarmente eseguita, è idonea a comunicare il preavviso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio disciplinato dall'art. 31 l. 47/1985, il requisito temporale rilevante è l'ultimazione delle opere entro il 1° ottobre 1983; la mancata o parziale edificazione dell'immobile in una data intermedia anteriore non è, di per sé, causa ostativa al rilascio della sanatoria.
  • L'amministrazione, nell'esaminare una domanda di condono presentata ai sensi della l. 47/1985, deve verificare i presupposti previsti da tale disciplina e non può fondare il diniego sul richiamo alla disciplina successiva della l. 326/2003, propria dei procedimenti avviati in base a quest'ultima legge.
  • Il diniego di condono edilizio deve indicare in modo coerente e comprensibile il percorso logico-giuridico seguito e deve fondarsi su riferimenti normativi pertinenti alla domanda esaminata; il richiamo a una disciplina non applicabile rende insufficiente la motivazione.
  • La notificazione del preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., se regolarmente eseguita, è idonea a comunicare l'atto partecipativo previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, non essendo prevista una deroga alla disciplina delle notificazioni civili.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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