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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15866/2022 del 26/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di affidamento in prova al servizio sociale, deducendo: 1) inosservanza di legge perché i precedenti sarebbero risalenti e i procedimenti in corso non utilizzabili, nonché che la mancata considerazione dell'attivita lavorativa sarebbe superficiale poiche egli risulta amministratore di una societa a responsabilita limitata; 2) contraddittorieta e illogicita della motivazione del Tribunale circa la mancata prova dell'attivita lavorativa, nonostante la produzione di fatture e documentazione attestante l'attivita della societa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza abbia correttamente motivato il rigetto dell'affidamento avendo effettuato la doppia prognosi richiesta dall'art. 47 l. 354/1975: ha valorizzato il pericolo di recidiva, considerando il percorso criminale del ricorrente orientato in modo non occasionale ai reati economici e la presenza di procedimenti in corso (anche per riciclaggio), e ha rilevato altresi l'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare un'attivita lavorativa che favorisse il reinserimento sociale. La Corte ha inoltre osservato che i precedenti e le pendenze possono essere valutati ai fini dell'affidamento, e che il ricorso non ha specificamente contestato la parte centrale della motivazione che collega la tipologia di reati alla incompatibilita con spazi di liberta; per tale difetto di specificita il motivo e inammissibile. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354

    "il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il i soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati"

    Richiede una duplice prognosi favorevole: assenza di pericolo di recidiva e utilita dell'affidamento per la rieducazione; entrambe devono sussistere per concedere l'affidamento in prova.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte richiede che i motivi siano specifici e confrontino direttamente il testo della motivazione impugnata; la mancata contestazione puntuale della motivazione determina inammissibilita per difetto di specificita.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi e richiede l'osservanza delle modalita di impugnazione; impone che il ricorso esponga i motivi nei limiti strettamente necessari e con specificita.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della decisione di inammissibilita: condanna alle spese e possibilita di fissare una somma equitativa a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova occorre una doppia prognosi favorevole: assenza di pericolo di recidiva e utilita dell'affidamento per la rieducazione; entrambe sono necessarie e cumulative.
  • Precedenti penali e processi pendenti possono legittimamente essere valutati dal tribunale per stimare il rischio di recidiva, specialmente in presenza di un percorso criminale omogeneo.
  • La tipologia del reato e la sua compatibilita con l'esercizio di attivita in liberta (es. amministratore di societa) possono giustificare il diniego se il rischio di reiterazione puo realizzarsi nello stesso ambito professionale.
  • La prova dell'attivita lavorativa deve essere documentata in modo convincente: mere affermazioni o documenti generici potrebbero non bastare se il tribunale ritiene concreto il rischio collegato all'attivita.
  • In Cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata specifcita o il mancato confronto diretto con i passaggi motivazionali chiave conduce all'inammissibilita.
  • Se si vuol contestare la valutazione del tribunale, occorre dimostrare nel ricorso fatti o prove specifiche trascurate o valutate erroneamente, spiegando come tali elementi avrebbero mutato la doppia prognosi.
  • Quando si chiedono misure alternative, considerare che il tribunale puo optare per forme diverse (es. detenzione domiciliare) ritenute piu idonee; il solo rifiuto dell'affidamento non implica necessariamente un trattamento piu favorevole altrove.
  • Quanto piu il profilo di rischio e connesso alla tipologia di attivita professionale, tanto maggiore la necessita di provare misure di prevenzione e vincoli che riducano la possibilita di reiterazione, per influenzare positivamente la prognosi.

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