Cassazione Penale, Ordinanza n. 33332/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Il ricorso, formalmente proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deduceva vizio di motivazione con specifico riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando l'assenza di una motivazione adeguata sul punto. La censura mirava quindi al trattamento sanzionatorio e, in sostanza, a contestare il diniego del beneficio attenuante alla luce della posizione personale dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul diniego delle attenuanti generiche non fosse consentita in sede di legittimità perché investiva il trattamento punitivo ed era sorretta da motivazione non illogica e sufficiente. Ha inoltre osservato che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che, nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente valorizzato la dedizione sistematica al furto, interrotta solo dall'arresto in flagranza, nonché i numerosi e gravi precedenti penali risultanti dal casellario. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, sono state poste a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come una delle norme incriminatrici poste a base della condanna per furto.
richiamato quale norma aggravatrice del furto contestato e confermato in appello.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
norma invocata dal ricorrente per dedurre il vizio di motivazione in cassazione.
le attenuanti generiche non sono dovute per il solo stato di incensuratezza; il loro riconoscimento è rimesso a un giudizio di fatto del merito, censurabile solo per illogicità o contraddittorietà della motivazione.
gli elementi indicati da tale norma possono essere valutati anche singolarmente, potendo uno solo di essi bastare a fondare il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, anche sinteticamente, dell'assenza di elementi positivi valorizzando i dati rilevanti ex art. 133 c.p., come precedenti penali e modalità della condotta.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del trattamento sanzionatorio, se la motivazione del giudice di merito è non contraddittoria e sufficiente.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., lo stato di incensuratezza non è di per sé sufficiente a imporre il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Ai fini delle attenuanti generiche, il giudice può fondare la decisione anche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché il percorso argomentativo sia logicamente coerente.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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