Cassazione Civile, Ordinanza n. 19478/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Il beneficiario del patrocinio a spese dello Stato aveva proposto opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso al difensore. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione ritenendo che il decreto di pagamento dovesse essere emesso contestualmente al provvedimento definitivo e che l’istanza presentata dopo la conclusione del giudizio fosse equiparabile a una rinuncia implicita al compenso. In cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 e degli artt. 12 e 14 preleggi, sostenendo che la norma non prevede alcuna decadenza per la presentazione dell’istanza dopo la chiusura del giudizio e non vieta al giudice di provvedere successivamente.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non introduce una decadenza a carico del difensore che depositi l’istanza di liquidazione dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase processuale interessata, ma esprime solo una finalità acceleratoria, raccomandando la contestualità tra decreto di pagamento e provvedimento definitorio. Per tale ragione ha cassato l’ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Foggia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002
"il decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio"
La norma non prevede una decadenza per l’istanza di liquidazione depositata dopo la chiusura della fase processuale; ha natura acceleratoria e sollecita solo la contestualità del pagamento rispetto al provvedimento conclusivo.
art. 12 preleggi
Richiamato insieme all’art. 14 preleggi per la censura di violazione o falsa applicazione, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 14 preleggi
Richiamato insieme all’art. 12 preleggi per la censura di violazione o falsa applicazione, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza di liquidazione del compenso del difensore non è soggetta a decadenza per il solo fatto di essere presentata dopo la pronuncia del provvedimento che definisce la fase processuale cui si riferisce.
- La previsione secondo cui il decreto di pagamento dovrebbe essere adottato contestualmente al provvedimento conclusivo ha funzione acceleratoria e organizzativa, ma non trasforma tale contestualità in un requisito di validità o in una causa di perdita del diritto al compenso.
- Il giudice può legittimamente provvedere sull’istanza di liquidazione anche dopo aver deciso il merito, purché la richiesta sia riferibile alla fase processuale definita e siano rispettati i presupposti sostanziali della liquidazione.
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