Cassazione Penale, Sentenza n. 27856/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma di responsabilità per il reato di truffa (art. 640 c.2) con due censure principali: 1) violazione di legge (art. 640, comma 2, n.2-bis) e vizio di motivazione per presunta mancata valutazione delle doglianze di appello, in particolare riguardo all'identificazione della persona che acquistò la SIM e all'utilizzatore della carta postepay, oltre alla lamentata illegittima inversione dell'onere della prova in relazione all'avvalersi della facoltà di non rispondere; 2) violazione di legge (art. 120 cod. pen.) e vizio di motivazione sulla condizione di procedibilità, sostenendo che dalla denuncia-querela del Bruzzone non emergesse la volontà di perseguire penalmente l'autore del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso chiedeva una rivalutazione del merito probatorio senza indicare vizi logici manifesti nella motivazione della Corte d'appello, che aveva logicamente ricollegato l'accredito sulla carta intestata alla ricorrente all'esistenza di un concerto con l'autore materiale della truffa, idoneo a provare il concorso nella truffa. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il dubbio sulla querela: l'atto era stato formalmente qualificato dalla polizia giudiziaria come querela orale e conteneva elementi che dimostravano la volontà punitiva; inoltre ha richiamato il principio del favor querelae e la natura libera della querela ai sensi dell'art. 336 c.p.p. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen. (comma 2, numero 2-bis)
art. 640, comma 2, numero 2-bis cod. pen.
La Corte d'appello aveva escluso l'aggravante prevista dal comma 2 numero 2-bis; la Cassazione non ha ritenuto censurabile la decisione di merito relativa all'accertamento della responsabilità senza l'aggravante, limitandosi a controllare la tenuta logica della motivazione.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
art. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Richiamati per giustificare lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti in assenza di richiesta di trattazione orale nei termini; la Corte ha ritenuto regolare la modalità procedurale.
Richiamato nel contesto del favor querelae: la Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla condizione di procedibilità, affermando che incertezze vanno risolte in favore della querela.
Citato insieme all'art. 120 come richiamo al principio legislativo che sostiene un'interpretazione favorevole alla querela e alla perseguibilità quando vi sia anche una manifestazione formale della volontà dell'offeso.
La querela è atto a forma libera; è sufficiente che dall'atto risulti chiaramente, anche implicitamente, la volontà della persona offesa che lo Stato proceda penalmente: la qualificazione formale e il contenuto fattuale possono bastare a configurare la querela.
Norma che consente alla Corte, dichiarato l'inammissibilità del ricorso, di condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad equitativa contribuzione alla Cassa delle ammende; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- La Cassazione non può riconsiderare il merito delle valutazioni probatorie: i ricorsi che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili salvo dimostrazione di vizi logici manifesti nella motivazione.
- Il fatto che il profitto illecito sia accreditato su un conto o carta intestata all'imputato costituisce un elemento probatorio rilevante e, se collegato logicamente alle altre emergenze, può giustificare la responsabilità per concorso nella truffa.
- L'esercizio della facoltà di non rispondere non può essere usato di per sé per invertire l'onere della prova: l'onere resta a carico dell'accusa salvo evidenti vizi logici nella motivazione.
- La querela è un atto a forma libera e va interpretata secondo il principio del favor querelae: in presenza di una qualificazione formale e di una chiara esposizione dei fatti, va ritenuta valida la condizione di procedibilità.
- I procedimenti in Cassazione possono svolgersi mediante contraddittorio scritto quando non sia stata richiesta la trattazione orale nei termini previsti; la mancata richiesta di udienza legittima la decisione basata sul contraddittorio scritto.
- I ricorsi manifestamente infondati o che non superano la soglia di autosufficienza possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. di procedura penale applicabili.
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