Cassazione Civile, Ordinanza n. 37008/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal pagamento dell'IMU per l'anno 2012 relativo a un immobile concesso in leasing finanziario da una società di leasing a un'utilizzatrice poi divenuta inadempiente. Dopo la risoluzione del contratto per morosità, l'utilizzatrice non riconsegnava materialmente il bene, che restava nella sua disponibilità di fatto per tutto il 2012. La società di leasing versava comunque l'IMU e chiedeva il rimborso al Comune, che lo negava. I giudici tributari di merito accoglievano la domanda della contribuente, ritenendo che, dopo la risoluzione del leasing, il soggetto passivo IMU restasse l'utilizzatrice fino alla riconsegna materiale del bene. Il Comune ricorre in Cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011: sostiene che, una volta risolto il leasing, la soggettività passiva IMU torna in capo alla società concedente anche se il bene non è ancora stato restituito, perché ciò che rileva è il venir meno del vincolo contrattuale e non la mera detenzione di fatto del bene da parte dell'utilizzatore.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso del Comune. Ritiene fondato il motivo perché, in caso di risoluzione del contratto di leasing, il soggetto passivo IMU torna ad essere il locatore/concedente, anche se non ha ancora riacquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. La Commissione tributaria regionale aveva quindi applicato erroneamente la regola di imputazione del tributo, facendo dipendere la soggettività passiva dalla detenzione di fatto del bene dopo la risoluzione. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina IMU applicabile al leasing risolto.
art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
In caso di risoluzione del leasing, la soggettività passiva IMU torna in capo al locatore/concedente; non rileva la mancata riconsegna materiale del bene da parte dell'utilizzatore.
Tributo per i servizi indivisibili (TASI)
La disciplina TASI è richiamata solo per escluderne l'applicazione analogica, poiché ha presupposto impositivo differente rispetto all'IMU.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU sugli immobili oggetto di leasing, la soggettività passiva è collegata al rapporto giuridico che legittima la detenzione qualificata del bene; cessato il contratto per risoluzione, il tributo torna a gravare sul concedente.
- La mancata riconsegna materiale dell'immobile da parte dell'utilizzatore dopo la risoluzione del leasing non sposta la soggettività passiva IMU, poiché ciò che rileva è la persistenza o meno del vincolo contrattuale e non la mera disponibilità di fatto del bene.
- Non è consentito estendere alla disciplina IMU la regola prevista per altri tributi immobiliari, come la TASI, quando il presupposto impositivo è diverso.
- In caso di leasing risolto, la detenzione dell'utilizzatore che trattiene il bene senza titolo non coincide con una situazione idonea a mantenere su di lui la qualità di soggetto passivo dell'IMU.
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