Cassazione Civile, Ordinanza n. 22569/2021 del 10/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario dei contribuenti contro l'avviso di liquidazione. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, valorizzando il recente consolidamento non lineare dell'orientamento di legittimità sulla materia.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione, emesso in autotutela, con cui l'Amministrazione aveva richiesto l'imposta di donazione, calcolata sul valore dichiarato al netto della quota spettante ai figli, in relazione a un atto istitutivo di un trust denominato "Trust 2010". Nel trust, di natura autodichiarata, i disponenti si erano nominati trustee e, in via iniziale, beneficiari, prevedendo poi come beneficiari finali i discendenti in linea retta in caso di cessazione. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che si trattasse di un atto di liberalità interno non tassabile; in appello la CTR aveva invece ritenuto l'atto costitutivo di un vincolo di destinazione soggetto a imposta proporzionale sin dall'istituzione, a prescindere da un trasferimento effettivo di ricchezza. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 2, commi 46-49, del d.l. n. 262 del 2006 conv. in l. n. 286 del 2006 e dell'art. 53 Cost., sostenendo che, in assenza di trasferimento di beni o arricchimento di soggetti, non vi fosse capacità contributiva idonea a fondare l'imposta; con il secondo motivo, la violazione della l. n. 364 del 1989, per avere la CTR assoggettato a tassazione un atto di gestione pur in assenza di una costituzione fiscalmente rilevante di vincolo di destinazione.
Norme richiamate
art. 2, commi 46-49, d.l. n. 262 del 2006
La reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni amplia il perimetro impositivo ai trasferimenti gratuiti e alla costituzione di vincoli di destinazione, ma non consente di prescindere dal requisito dell'effettivo trasferimento di ricchezza e della capacità contributiva.
art. 53 Cost.
L'imposizione indiretta deve essere ancorata a un effettivo indice di ricchezza; non è sufficiente un atto meramente strumentale o preparatorio che non realizzi un arricchimento stabile.
l. n. 364 del 1989
La Convenzione dell'Aja sul trust viene richiamata per inquadrare la struttura del trust e le sue caratteristiche essenziali, ma non comporta di per sé l'automatica tassazione dell'atto istitutivo o di dotazione.
art. 9 della Tariffa allegata; art. 11 della medesima Tariffa
È esclusa l'applicazione dell'imposta proporzionale agli atti istitutivi o di dotazione del trust, che restano fiscalmente neutri; si applica la tassazione fissa in assenza di trasferimento definitivo.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di successione e donazione, nonché delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, il presupposto impositivo richiede un effettivo trasferimento di ricchezza, stabile e non meramente strumentale, non essendo sufficiente la sola costituzione di un vincolo di destinazione.
- L'atto istitutivo del trust e l'atto di dotazione patrimoniale sono fiscalmente neutrali quando sono solo funzionali alla segregazione e alla gestione dei beni; l'imposizione proporzionale si ricollega, se del caso, soltanto all'eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario.
- Nel trust autodichiarato, la coincidenza tra disponente e trustee esclude, di regola, un immediato trasferimento intersoggettivo idoneo a esprimere capacità contributiva, con conseguente insussistenza del presupposto per l'imposta proporzionale al momento dell'istituzione.
- La tassazione indiretta di un trust non può anticiparsi alla fase programmatoria o attuativa della segregazione patrimoniale, ma deve essere riferita al momento in cui si realizza l'arricchimento effettivo del beneficiario finale.
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