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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38182/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per truffa; i motivi di ricorso hanno contestato: (1) la valutazione probatoria in relazione all'art. 640 c.p., sostenendo che la responsabilità sia stata basata solo sull'intestazione della carta PostePay e su una denuncia tardiva di smarrimento; (2) la mancata applicazione della remissione tacita della querela (art. 152 c.p.) per l'assenza della persona offesa in dibattimento; (3) il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.); (4) il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per esiguità del danno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente infondato il motivo sulla remissione tacita: la persona offesa non era stata regolarmente citata come testimone né avvertita delle conseguenze della mancata comparizione, quindi la sua assenza risultava giustificata e non integrava remissione tacita. Quanto alla valutazione delle prove (art. 640 c.p.), il ricorso tentava un nuovo esame di merito che la Cassazione non può compiere: i giudici di merito avevano motivato in modo congruo la responsabilità, avendo riscontrato l'accredito sulla carta intestata al ricorrente e il prelievo immediato. I motivi relativi all'art. 131‑bis e all'art. 62 n. 4 sono stati ritenuti manifestamente infondati: la somma di €168 e le modalità della condotta non consentivano il riconoscimento della particolare tenuità né l'applicazione piena dell'attenuante prevista. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte di merito ha ritenuto provata la truffa in base agli elementi probatori (accredito sulla carta intestata al ricorrente e prelievo immediato). La Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito, non essendo ravvisabile manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 152 cod. pen.

    art. 152 cod. pen., comma 3, n. 1

    Per l'applicazione della causa di procedibilità (remissione tacita) non è sufficiente la mera assenza del querelante: occorre che sia stato regolarmente citato come testimone e che la mancata comparizione avvenga senza giustificato motivo. Nel caso di specie tali presupposti non sussistevano perché la persona offesa non era stata regolarmente citata/informata.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede la contemporanea valutazione di parametri oggettivi (entità della pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno). I giudici hanno ritenuto che, nonostante la pena contenuta, le modalità della condotta e il danno di €168 non consentivano il riconoscimento della causa di non punibilità.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per esiguità del danno può concorrere come circostanza attenuante generica, ma la sua applicazione dipende dalla valutazione complessiva degli elementi soggettivi e oggettivi; i giudici di merito hanno applicato attenuanti generiche in misura non massima tenuto conto delle gravi modalità della condotta.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lett. h)

    d.lgs. 10 ottobre 2022, art. 1, comma 1, lett. h) (entrato in vigore il 30/12/2022)

    La riforma ha introdotto una forma di remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato come testimone. La Corte ha richiamato la norma per precisare i presupposti applicativi (citazione e assenza ingiustificata), non riscontrati nel caso concreto.

  • art. 133 cod. proc. pen. (comma 1‑bis citato)

    art. 133 cod. proc. pen., comma 1‑bis

    Il richiamo evidenzia la limitazione del potere di coercizione nei confronti di testi la cui mancata comparizione integri remissione tacita; la norma coordina l'assetto processuale con le nuove regole sulla remissione tacita.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)

    art. 606 c.p.p., primo comma, lett. e)

    Per la Cassazione, la censura sulla motivazione richiede la sussistenza di una manifesta illogicità o di una ricostruzione inconfutabile contraria a quella dei giudici di merito; nel caso specifico la ricostruzione difensiva era un'alternativa possibile ma non inconfutabile.

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela (art. 152 c.p.) si determina solo se il querelante è stato regolarmente citato come testimone e non si presenta senza giustificato motivo; assenza di avviso o di citazione valida impedisce l'operatività della remissione.
  • La Cassazione non sostituisce il proprio giudizio alla valutazione di merito sulle prove, salvo manifesta illogicità, quindi le critiche alla valutazione probatoria devono dimostrare incongruenze evidenti e non costituire mere alternative interpretative.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) richiede un apprezzamento complessivo di elementi oggettivi (entità del danno, modalità della condotta, pena edittale); un danno anche modesto può non essere sufficiente se la condotta è particolarmente grave.
  • L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e delle attenuanti specifiche (art. 62 n. 4) dipende da valutazioni differenziate: le attenuanti generiche guardano anche agli aspetti soggettivi, mentre la tenuità del fatto è valutata su parametri oggettivi.
  • Le modifiche legislative recenti (d.lgs. 10/10/2022 e relative norme processuali) mirano a valorizzare la volontà della persona offesa nella prosecuzione dell'azione penale; tuttavia l'operatività di tali istituti è condizionata al rispetto delle formalità di citazione e informazione.

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