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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12818/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 15/07/2025 che confermava la custodia cautelare in carcere disposta il 13/01/2025. Il ricorrente ha proposto due motivi principali: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in ordine alla partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che le condotte contestate fossero occasionali e non dimostrassero la stabile adesione al pactum sceleris; critiche specifiche riguardavano il significato del sequestro di persona subito, i debiti con terzi (Romeo, Barbaro) e le conversazioni intercettate con Rugnetta, nonché la valorizzazione di singoli episodi di spaccio come prova di intraneità associativa; 2) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari, lamentando l'errata applicazione della doppia presunzione relativa prevista per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990, la mancata considerazione del tempo trascorso dagli eventi e la marginalizzazione del ruolo dell'indagato rispetto al sodalizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le doglianze, in parte aspecifiche, in parte manifestamente infondate e in parte con contenuto di merito non sindacabile in questa sede. In particolare: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi circa la partecipazione di Sciarrone all'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 27), valutando in modo sinergico debiti, intercettazioni, arresto per trasporto di 900 g di marijuana, rapporti con sodali e ruolo di intermediario nella rete di vendita; era corretta la qualificazione dell'indagato come partecipe e non come organizzatore. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del periculum libertatis e della pericolosità sociale, anche alla luce della presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.p.p. per i reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; la misura custodiale è stata quindi confermata come necessaria per finalità specialpreventive. Conseguenze accessorie: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; disposizione di trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riferito nella parte iniziale per la contestazione dell'associazione mafiosa 'ndrangheta; nel caso concreto il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'indagato come aderente alla cosca Alvaro, pur richiamando l'influenza dei soggetti apicali sul traffico di stupefacenti.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Richiamato in relazione alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato la sussistenza di gravi indizi per la partecipazione (non per l'organi-zazione).

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (legge sugli stupefacenti)

    Norma centrale per la qualificazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; i giudici di merito hanno ritenuto sussistenti gli elementi indiziari per la partecipazione di Sciarrone al sodalizio dedito al narcotraffico (capo 27), escludendo però le aggravanti previste dai commi 3 e 4 rispetto alla richiesta.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma in tema di detenzione e traffico di stupefacenti; richiamata per i singoli reati-fine (capo 33, 34, 36) che hanno concorso alla valutazione complessiva degli indizi.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma processuale relativa alla presunzione relativa in materia di esigenze cautelari per reati associativi; applicata nella valutazione dell'esigenza specialpreventiva di custodia cautelare, con la Corte che ha ritenuto la presunzione insuperata dalle deduzioni difensive nel caso concreto.

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto al vizio di motivazione sui gravi indizi; la Corte ha ritenuto però le critiche aspecifiche o di merito non ammissibili in cassazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla verifica delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato il pericolo di reiterazione ex art. 274 lett. c).

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulla competenza della Corte di Cassazione e limiti del sindacato di legittimità; la Corte ha richiamato i limiti del ricorso per cassazione nei confronti di valutazioni di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla condanna alle spese del procedimento per il ricorrente a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma richiamata per la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non comporti la rimessione in libertà.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata in relazione all'incidenza del tempo trascorso sui fatti contestati nella valutazione della presunzione relativa e delle esigenze cautelari; la Corte ha osservato che il tempo è un elemento valutabile ma non necessariamente dirimente se permangono indici di pericolosità.

Massime di principio

  • In sede cautelare la sussistenza di gravi indizi per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti si valuta in modo complessivo e sinergico: debiti, intercettazioni, arresti per trasporto, rapporti con soggetti accertati come sodali e ruolo operativo (intermediazione, trasporto, individuazione acquirenti) possono integrare un quadro indiziario anche se nessun singolo episodio prova da solo l'appartenenza.
  • La distinzione tra 'partecipante' e 'organizzatore' è rilevante: l'assenza di elementi che mostrino un ruolo gerarchico non esclude la partecipazione; il giudice può ritenere sussistente la gravità indiziaria per la mera intraneità anche se esclude ruoli apicali.
  • La presunzione relativa prevista per i reati associativi (art. 275 c.p.p. in relazione all'art. 74 DPR 309/1990) può essere applicata a fini cautelari: essa è superabile con elementi contrari probanti, ma in mancanza la misura cautelare può risultare giustificata per esigenze specialpreventive.
  • L'interpretazione delle intercettazioni e del linguaggio criptico è materia di merito: la Corte di legittimità sindaca solo vizi e criteri inaccettabili o illogici, non la valutazione coerente compiuta dal giudice di merito.
  • Il tempo intercorso tra i fatti e la misura cautelare è un elemento da valutare ma non è decisivo: se emergono indici di perdurante pericolosità e attività operativa, la custodia cautelare può essere confermata nonostante il decorso temporale.
  • Le censure che rientrano in una rivalutazione di fatto (ad es. diversa interpretazione dei colloqui intercettati o del rilievo di singoli episodi) sono inammissibili in Cassazione se non collegate a specifici vizi di diritto o di motivazione stringente.
  • Per la valutazione delle esigenze cautelari la collocazione domiciliare come misura meno grave può essere esclusa se il domicilio è in prossimità dell'area di operatività del sodalizio, con conseguente rischio di inidoneità a contenere il pericolo di reiterazione.

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