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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27610/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

L'attrice aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Roma più soggetti, tra cui l'acquirente di una porzione dei beni controversi, chiedendo l'accertamento dell'acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in Roma. Deduceva di averli posseduti, insieme alla famiglia e con animus domini, dal 1972, curandone la manutenzione e pagando le utenze. I convenuti opposero, tra l'altro, che parte degli immobili era stata espropriata dal Comune di Roma e che, in occasione di un accesso di dipendenti ACEA del 12 ottobre 1992, l'attrice si era qualificata come «inquilina». Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo non provato un possesso utile all'usucapione perché la disponibilità di parte dei beni risultava esercitata a titolo di detenzione qualificata; rilevò inoltre l'espropriazione di una parte degli immobili. In appello l'attrice non ripropose specificamente la domanda di usucapione e formulò invece conclusioni dirette a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con liquidazione equitativa, interessi e rivalutazione. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6869/2024, dichiarò inammissibile il gravame: la domanda risarcitoria era nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., e la statuizione sull'usucapione non era stata specificamente impugnata. Con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la ricorrente denunciò la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 1158 c.c. e 345 c.p.c., sostenendo che la domanda risarcitoria fosse un mero errore materiale e che la lettura complessiva dell'atto di appello manifestasse chiaramente la volontà di ottenere la riforma del rigetto dell'usucapione. La ricorrente chiese la decisione della Corte dopo la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato l'unico motivo e il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello: le conclusioni dell'atto contenevano un'unica domanda di risarcimento, diversa per petitum e causa petendi dalla domanda di accertamento dell'usucapione proposta in primo grado, e quindi nuova e preclusa dall'art. 345 c.p.c. La domanda non poteva essere degradata a mero refuso sulla base della dedotta volontà soggettiva dell'appellante; inoltre, la statuizione di rigetto dell'usucapione non era stata specificamente devoluta al giudice d'appello. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese di legittimità, liquidate in euro 5.500 per compensi, euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, spese generali al 15%, IVA e CPA. In ragione della definizione conforme alla proposta formulata nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c., ha inoltre condannato la ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di euro 3.500 in favore della parte controricorrente e, ai sensi del comma 4, di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Ha infine dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La sentenza impugnata ha dichiarato l’inammissibilità del gravame in quanto, dalle conclusioni formulate nell’atto d’appello, emergeva un’unica domanda di risarcimento dei danni, del tutto nuova rispetto a quella oggetto del processo di primo grado tendente all’accertamento dell’acquisto per usucapione ex art. 1158 c.c., in evidente violazione dell’art. 345 c.p.c., norma che non consente in appello la proposizione di domande nuove.

    È nuova e inammissibile in appello la domanda risarcitoria che, per petitum e causa petendi, è diversa dalla domanda di accertamento dell'usucapione proposta in primo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo.

    Quando, dopo l'istanza di decisione nel procedimento di definizione accelerata, il giudizio è definito in conformità alla proposta, la Corte applica le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 5.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 3.500,00 equitativamente determinata

    La Corte ha applicato la condanna ulteriore prevista dal comma 3, determinandola equitativamente in euro 3.500 a favore della parte controricorrente.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 5.500,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%, IVA e CPA;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 3.500,00 equitativamente determinata, nonché– ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

    La Corte ha applicato il comma 4 condannando la ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

    Il contributo ulteriore è pari a quello previsto per il ricorso, secondo il comma 1-bis, quando sussistono i presupposti indicati dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • In appello non è consentito introdurre una domanda con petitum e causa petendi diversi da quelli della domanda proposta in primo grado; una domanda risarcitoria non può sostituire la domanda originaria di accertamento dell'acquisto per usucapione.
  • La qualificazione di una domanda contenuta nelle conclusioni dell'atto processuale non può essere superata invocando un mero errore materiale sulla base della volontà soggettiva della parte, quando il contenuto dell'atto individua oggettivamente una domanda nuova.
  • La statuizione di primo grado non è devoluta al giudice d'appello se non viene specificamente impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione

Testo integrale

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