Cassazione Penale, Ordinanza n. 17145/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per minaccia aggravata. Il fatto, descritto in sentenza, riguarda una reazione verbale e comportamentale nei confronti della persona offesa, in un contesto in cui il ricorrente avrebbe risposto all'ingiuria altrui con minacce, anche facendo riferimento a un oggetto potenzialmente lesivo dell'incolumità della persona offesa. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa, anche putativa, o dell'eccesso colposo ex art. 55 c.p., sostenendo una ricostruzione alternativa dei fatti e lamentando travisamento della prova. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti della provocazione ex art. 62 n. 2 c.p. e del concorso del fatto doloso della persona offesa ex art. 62 n. 5 c.p., contestando la valutazione della Corte territoriale che aveva escluso sia l'ingiustizia della condotta della persona offesa sia la deduzione tempestiva, in appello, della seconda attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché fondato su una ricostruzione alternativa dei fatti e su una diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza evidenziare reali illogicità della motivazione di merito, la quale aveva escluso la sussistenza dei presupposti della legittima difesa e, conseguentemente, dell'eccesso colposo. Ha ritenuto il secondo motivo non specifico nella parte relativa alla provocazione, poiché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già disattese in appello, e inammissibile nella parte relativa all'art. 62 n. 5 c.p. perché la questione non risultava previamente dedotta con l'atto di appello, essendo quindi preclusa la sua proposizione per la prima volta in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come aggravante contestata nel capo di imputazione, senza specifiche questioni interpretative nella decisione
richiamato come base della condanna per minaccia aggravata/contestata
richiamato nel titolo di reato contestato, senza autonoma disamina
l'eccesso colposo presuppone l'esistenza dei requisiti della scriminante invocata; se manca la legittima difesa non può configurarsi eccesso colposo
l'attenuante della provocazione richiede un fatto ingiusto altrui idoneo a determinare uno stato d'ira; l'invito a non gettare un mozzicone di sigaretta sulla spiaggia non integra, secondo la Corte, un fatto ingiusto
la deduzione è preclusa in cassazione se la questione non è stata previamente devoluta con l'appello
preclude la proposizione in cassazione di questioni non dedotte in appello, secondo il rilievo fatto dalla Corte
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove mediante una ricostruzione alternativa della vicenda, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione non manifestamente illogica e non viziata sul piano giuridico.
- La mancata dimostrazione dei presupposti della legittima difesa esclude, per logica conseguenza, anche la configurabilità dell'eccesso colposo, poiché quest'ultimo presuppone l'esistenza di una situazione scriminante erroneamente valutata quanto al pericolo e ai mezzi di reazione.
- L'attenuante della provocazione richiede un fatto altrui oggettivamente ingiusto; una condotta meramente fastidiosa o non illecita in senso obiettivo non è sufficiente a integrarla.
- La censura in cassazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una mera riproposizione delle doglianze già respinte in appello è non specifica e quindi inammissibile.
- Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o di motivazione non previamente devolute al giudice di appello, poiché ciò comporterebbe un indebito spostamento della valutazione fattuale in sede di legittimità.
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