Cassazione Civile, Ordinanza n. 30987/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di pagamento relativo all'accisa sull'energia elettrica fornita ai propri consorziati per l'anno d'imposta 2012. Dopo un primo rigetto in CTP e un primo appello accolto dalla CTR, la Cassazione aveva già cassato con rinvio la precedente decisione di merito, affermando che l'esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili spetta solo al soggetto autoproduttore nei limiti del consumo proprio e non quando l'energia sia ceduta a soggetti distinti, come i consorziati. In sede di rinvio, la CTR aveva rigettato nuovamente l'appello della contribuente. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nel corso del giudizio è sopravvenuta l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensivo dei debiti tributari oggetto della lite. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere; l'Agenzia ha confermato l'intervenuto accordo e ha accettato la rinuncia al ricorso. La Corte ha definito il giudizio per cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione fiscale omologata fa venir meno l'efficacia della sentenza impugnata e dell'originario atto impositivo. Ha inoltre compensato integralmente le spese e ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, poiché la pronuncia non è di rigetto o inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per sopravvenuto accordo tra le parti, a seguito dell'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti con transazione fiscale che comprendeva i tributi oggetto del giudizio. Ha disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di decisione di cessazione della materia del contendere e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 52, comma 3, lett. b), T.U. Accise
esenzione per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
l'esenzione è di stretta interpretazione e spetta unicamente al soggetto autoproduttore nei limiti del consumo proprio, non anche quando l'energia sia ceduta a distinti soggetti giuridici come i consorziati
l'accordo di transazione fiscale omologato e sopravvenuto alla sentenza impugnata impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere nel processo tributario
richiamato per i controricorsi e le memorie depositate nel giudizio di legittimità
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio a precedente specifico tra le medesime parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando la pronuncia è di cessazione della materia del contendere e non di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenuta omologazione di una transazione fiscale che ricomprenda i debiti oggetto del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e fa venir meno l'interesse alla decisione sul ricorso per cassazione.
- La transazione fiscale omologata incide non solo sul giudizio pendente ma anche sull'efficacia della sentenza impugnata e dell'atto impositivo originario, salvo il possibile riespandersi del potere impositivo in caso di successivo inadempimento e risoluzione dell'accordo.
- Le agevolazioni/esenzioni tributarie in materia di accise per energia prodotta da fonti rinnovabili sono di stretta interpretazione e spettano solo nei limiti dell'autoconsumo del soggetto autoproduttore, non per l'energia ceduta a soggetti giuridicamente distinti.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per tali ipotesi.
- Quando la lite si estingue per sopravvenuto accordo negoziale tra le parti, le spese di legittimità possono essere integralmente compensate.
- rami
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