Cassazione Civile, Ordinanza n. 19725/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario espropriato)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità di espropriazione per alcuni terreni adibiti ad attività floro-vivaistica. La società espropriante aveva proposto opposizione alla stima del collegio tecnico chiedendo la riduzione dell'indennità; il proprietario si era costituito chiedendo in via riconvenzionale una somma molto più elevata. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità in euro 399.029,87, considerando edificabili alcune aree e applicando le varie voci previste dal testo unico sulle espropriazioni, ma aveva negato l'indennità per il soprassuolo del vivaio, ritenendo che al sopralluogo non vi fosse traccia di coltivazioni e che i valori agricoli medi non consentissero una voce ulteriore per il vivaio. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) erroneità e omessa motivazione per avere escluso l'indennizzabilità del soprassuolo senza considerare lo stato di consistenza del vivaio redatto al momento dell'immissione in possesso; 2) omessa motivazione e contraddittorietà per non avere tenuto conto di tale stato di consistenza e del contraddittorio tecnico, nonché del fatto che il c.t.u. e la stessa autorità espropriante non avrebbero escluso in astratto il valore del soprassuolo; 3) violazione delle norme sulle spese processuali per la condanna alle spese nonostante l'opposizione avesse prodotto solo un lieve incremento dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha osservato che la Corte d'appello non aveva considerato lo stato di consistenza del vivaio, confondendo il sopralluogo successivo con quello iniziale, e che tale documento, almeno in parte trascritto nel ricorso, costituiva fatto decisivo ai fini della concreta stima delle piante poi rimosse dopo l'occupazione. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 37, comma 9, d.P.R. n. 327/2001
richiamato per l'indennità aggiuntiva dovuta al proprietario che coltiva direttamente i terreni agricoli espropriati, applicata nel caso in esame
art. 40, comma 4, d.P.R. n. 327/2001
richiamato per l'indennità spettante per le aree non edificabili in favore del proprietario coltivatore diretto
invocati nel terzo motivo per censurare la regolazione delle spese di lite
richiamato implicitamente dalla deduzione del vizio motivazionale e dall'eccezione di autosufficienza, ma non oggetto di autonoma statuizione
Massime di principio
- In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il giudice deve prendere in considerazione lo stato di consistenza del bene al momento rilevante del procedimento ablatorio, quando esso sia decisivo per accertare l'esistenza e il valore di colture o soprassuoli successivamente rimossi.
- L'omesso esame di un documento o fatto storico decisivo, quale lo stato di consistenza redatto all'immissione in possesso, può integrare vizio motivazionale quando incida sulla concreta quantificazione dell'indennità dovuta.
- Non è corretto fondare il rigetto della voce indennitaria relativa al soprassuolo soltanto su un sopralluogo successivo, se dagli atti risulta una precedente consistenza vegetale suscettibile di stima economica.
- Quando l'accoglimento dei motivi principali impone la cassazione con rinvio sulla quantificazione dell'indennità, resta assorbita la censura relativa alla regolazione delle spese processuali.
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