Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26092/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli per avere erroneamente applicato la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000 alla condotta dello Schisano. Ha sostenuto che, secondo la giurisprudenza, il concorso di persone è possibile tra emittente e utilizzatore delle fatture per operazioni inesistenti quando il destinatario abbia partecipato attivamente all'emissione o all'organizzazione della frode, e che la Corte di merito avrebbe dovuto ritenere applicabile il concorso ex art. 110 cod. pen. in combinato con gli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che l'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 è norma derogatoria che esclude il concorso di persone solo quando l'utilizzatore si è limitato alla mera utilizzazione delle fatture emesse da altri. Tuttavia, nel caso di specie, dalla sentenza di primo grado emergono condotte non contestate che dimostrano una partecipazione attiva di Schisano (concordazione degli importi e delle società destinatarie, ritiro del denaro 'in nero'), sicché non poteva applicarsi la causa di esclusione della punibilità. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio, conformemente ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000

    In deroga all'articolo 110 del codice penale: a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2; b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8

    È una deroga alla regola del concorso di persone: esclude la rilevanza penale del concorso dell'utilizzatore nell'emissione e viceversa quando ciascun soggetto si limiti, rispettivamente, alla mera emissione o alla mera utilizzazione; non si applica se l'utilizzatore ha partecipato attivamente alla commissione dell'emissione o se vi è identità di ruoli (es. emittente e amministratore della società utilizzatrice).

  • art. 110 cod. pen.

    Regola generale sul concorso di persone nel reato: quando più soggetti concorrono nella commissione di un reato, si applicano le norme ordinarie sulla responsabilità concorrente. Può trovare applicazione nei casi in cui l'utilizzatore abbia partecipato attivamente all'emissione delle fatture o abbia condiviso la volontà criminosa.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda il delitto connesso alla utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (ossia la condotta di indicare in dichiarazione fatture false). La trasmissione degli atti per eventuale responsabilità ex art. 2 non esclude che, se sussistono i presupposti, si configuri concorso con l'emittente ai sensi dell'art. 110.

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Riguarda il delitto relativo all'emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'art. 9 deroga al concorso tra emittente e utilizzatore solo se le rispettive condotte sono autonome e limitate alla mera emissione o mera utilizzazione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; invocata dal ricorrente per lamentare errata interpretazione e applicazione dell'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 110 cod. pen.

Massime di principio

  • L'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 esclude il concorso di persone solo quando l'utilizzatore si limiti alla mera utilizzazione delle fatture emesse da terzi; se emerge partecipazione attiva all'emissione, l'esclusione non opera.
  • Se il destinatario delle fatture ha concorso nella pianificazione o nell'esecuzione dell'emissione (es. indicando società, importi, partecipando ad accordi, ritirando denaro), può essere considerato coautore ai sensi dell'art. 110 cod. pen. e delle norme del d.lgs. n. 74/2000.
  • La condizione soggettiva e i fatti concreti (intercettazioni, ruoli, comportamenti materiali) vanno valutati caso per caso: la mera indicazione di utilizzo in dichiarazione non basta ad escludere la responsabilità concorrente se vi sono elementi di partecipazione.
  • La qualità soggettiva 'cumulata' (es. stesso soggetto emittente e amministratore della società utilizzatrice) esclude l'applicabilità dell'art. 9 e consente l'applicazione dell'art. 110.
  • La trasmissione degli atti per ipotesi di reato diversa (es. art. 2) non impedisce che, se sussistono i presupposti, il medesimo soggetto possa concorrere anche nei reati disciplinati dagli artt. 8 o 110 del codice penale.
  • In fase di giudizio di merito il giudice non deve applicare automaticamente la causa di non punibilità di cui all'art. 9: deve prima accertare se la condotta sia stata mera utilizzazione ovvero partecipazione attiva alla frode.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.