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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17191/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Gli originari attori, poi in parte succeduti dai ricorrenti in cassazione, avevano dedotto di condurre in affitto distinti fondi rustici inseriti in un più ampio complesso immobiliare. A loro dire, la proprietaria aveva concluso un preliminare di vendita dell'intero compendio con una società terza per un prezzo unitario complessivo, senza indicare il prezzo di ciascun fondo. Gli affittuari avevano quindi esercitato la prelazione agraria e, dopo il mancato riscontro dell'invito a comparire dal notaio, avevano chiesto di accertare il loro diritto di prelazione e il conseguente riscatto delle porzioni da loro coltivate, con determinazione giudiziale del prezzo per ciascun fondo e risarcimento dei danni. In appello la corte aveva ritenuto non provati i requisiti soggettivi per il riscatto e, sul piano oggettivo, aveva ribadito che la prelazione parziale è ammessa solo se lo scorporo della porzione non comprometta l'unità economico-funzionale del fondo e non imponga servitù o altri oneri sul residuo. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi, ma la Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato improcedibile il ricorso perché i ricorrenti, pur affermando che la sentenza impugnata era stata notificata, non avevano depositato nei termini la copia autentica della sentenza con la relata di notifica o i messaggi PEC di spedizione e ricezione, producendo tale documentazione solo tardivamente con l'istanza di decisione. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese, alle somme ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile d'ufficio per mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, o della documentazione PEC equivalente, richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La successiva produzione con l'istanza di decisione è stata ritenuta tardiva e non sanante. La Corte ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico solidale dei ricorrenti in favore delle due controricorrenti, ha applicato la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con pagamento di somme a favore delle controparti e della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    La mancata produzione, nel termine per il ricorso per cassazione, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica determina improcedibilità del ricorso; la produzione tardiva non sana il vizio.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 370, terzo comma, c.p.c.

    La documentazione mancante può essere rilevante solo se prodotta dalla parte controricorrente nel termine ivi previsto.

  • art. 372 c.p.c.

    Non consente di sanare tardivamente l'omissione del deposito della relata di notifica della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La conformità tra proposta del consigliere e decisione finale può giustificare l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 96 c.p.c. in ipotesi di abuso del processo.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    In caso di definizione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha applicato la presunzione legale di responsabilità aggravata e la condanna a somme ulteriori, ritenendo non necessaria una prova ulteriore di mala fede o colpa grave oltre la ricorrenza del presupposto processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di improcedibilità comporta il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    La sanzione di improcedibilità è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa perché riferita a un adempimento preliminare semplice e funzionale al corretto accesso al giudizio di legittimità.

  • art. 111 Cost.

    La sanzione processuale è stata ritenuta conforme al giusto processo, essendo collegata a un onere di deposito strumentale alla verifica della tempestività dell'impugnazione.

  • art. 6 CEDU

    La disciplina dell'improcedibilità non è stata ritenuta lesiva del diritto a un processo equo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, se la sentenza impugnata risulta notificata, il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica o, in caso di PEC, i messaggi di spedizione e ricezione; la mancata produzione nei termini comporta improcedibilità e non è sanata da depositi successivi.
  • La dichiarazione del ricorrente circa l'avvenuta notificazione della sentenza integra un fatto processuale che lo vincola ai fini del termine breve di impugnazione e gli impone il relativo onere documentale.
  • La produzione tardiva della documentazione richiesta dall'art. 369 c.p.c. non elimina l'improcedibilità, perché la norma presidia un onere preliminare volto a verificare tempestività e stabilità del giudicato.
  • La sanzione dell'improcedibilità per omesso deposito della relata di notifica è compatibile con i parametri costituzionali e convenzionali, poiché non sacrifica in modo irragionevole il diritto di difesa ma ordina il processo di cassazione.
  • Quando la decisione finale coincide con la proposta accelerata, la Corte può applicare l'art. 96 c.p.c. come indice legale di abuso del processo, con condanna a somme ulteriori oltre alle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

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