Cassazione Penale, Sentenza n. 37852/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati connessi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990). Piscitelli contestava la sussistenza del reato associativo, sostenendo di avere svolto solo spaccio occasionale fornito dallo zio e chiedeva i domiciliari con braccialetto elettronico per la sua nuova attività lavorativa. Iannone deduceva analoga carenza di indizi rispetto al reato associativo e al ruolo nel trasferimento di un chilo di hashish (capo 20), e chiedeva i domiciliari con braccialetto per la sua attività lavorativa fuori regione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il riesame del Tribunale avesse fornito motivazione adeguata e logica sugli elementi indiziari (intercettazioni, osservazioni e riconoscimenti vocali) che collegano i ricorrenti all'associazione e alle singole cessioni contestate. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione del giudice del riesame circa il concreto rischio di reiterazione e l'inidoneità di misure meno afflittive (compreso il braccialetto elettronico) a contenerlo. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari: la Corte ha agito in base a questo rito per esaminare la conferma della misura custodiale
Richiamato con riguardo al vizio di motivazione: la Corte ricorda i limiti del controllo (verifica della congruenza logica della motivazione senza rinnovare la valutazione di merito)
Norma sulle misure cautelari personali (motivazione in ordine alla scelta della misura): la Corte conferma che il giudice di merito ha adeguatamente motivato l'inidoneità delle misure alternative
art. 275 e 275-bis cod. proc. pen.
Norme sulle misure alternative e sugli strumenti di controllo a distanza (braccialetto elettronico): la Corte ha ritenuto che il giudice del riesame abbia implicitamente escluso la loro idoneità a contenere il rischio di reiterazione
artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali sui reati di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti e l'associazione finalizzata al traffico: la Corte ha ritenuto che dagli elementi indiziari emergesse la partecipazione dei ricorrenti all'attività dell'associazione e la loro partecipazione alle cessioni contestate
art. 23, commi 8 e 9 D.L. 137/2020 e successive proroghe
Richiamate le modalità di trattazione dell'udienza (forme telematiche/camera di consiglio) nel periodo emergenziale; uso processuale ma senza incidenza sul merito della decisione
Massime di principio
- Il riesame delle misure cautelari è limitato al controllo della congruenza e coerenza logica della motivazione: non è ammessa una rivalutazione libera del materiale probatorio per ribaltare valutazioni di merito quando la motivazione sia adeguata
- Le intercettazioni, le osservazioni dirette e i riconoscimenti vocali possono costituire elemento forte di indizio e la loro interpretazione compete al giudice di merito; per impugnare con successo occorre dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione, non solo alternative interpretazioni dei fatti
- La sola assunzione di una attività lavorativa lecita non è sufficiente a giustificare la modifica della misura cautelare se il giudice di merito ritiene, con motivazione adeguata, che permanga un concreto rischio di reiterazione e che le misure meno afflittive (incluso il braccialetto elettronico) siano inidonee
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso cautelare è utile proporre censure precise e circostanziate su errori di diritto o su manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, anziché generiche richieste di rivalutazione dei fatti
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