Cassazione Penale, Sentenza n. 3671/2024 del 29/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 270-bis c.p., sostenendo: (1) violazione dell'art. 6 c.p. e carenza di giurisdizione italiana, poiché l'unico elemento indicato sarebbe stato l'ingresso clandestino in Italia e tale ingresso non costituirebbe contributo al rafforzamento dell'associazione; i messaggi WhatsApp trovati sul telefono non avrebbero luogo certo di invio; (2) insufficiente gravità indiziaria: messaggi e filmati sul telefono non avrebbero un significato univoco e non proverebbero il ruolo a lui attribuito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: riguardo alla giurisdizione, ha spiegato che il Tribunale non ha fondato la competenza esclusivamente sull'ingresso clandestino, ma su tale fatto unitamente ad altri comportamenti posti in Italia (p. es. cancellazione parziale di materiale propagandistico, conservazione di parte del materiale, comunicazioni con familiari aderenti al gruppo) che integrano la condotta partecipativa; quanto alla gravità indiziaria, la decisione è stata confermata alla luce delle chat e dei contenuti trovati sul telefono, che indicano apologia, propaganda, rivendicazione di appartenenza, incitazioni alla guerriglia, disponibilità di armi e il riconoscimento del ricorrente come "generale". Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte richiama che, ai fini dell'art. 270-bis, la condotta partecipativa comprende la reiterazione sistematica di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda rivolti a terzi, nonché contatti operativi con soggetti riconducibili al sodalizio. La detenzione e la diffusione di materiale jihadista e l'attività di apologia/proselitismo possono costituire indici di partecipazione.
La Corte respinge una lettura formale che ancori la giurisdizione esclusivamente al fatto dell'ingresso clandestino: l'ingresso rileva se valutato unitamente ad altri elementi posti in Italia che integrano la partecipazione al reato.
In caso di inammissibilità del ricorso il giudice ordina la condanna del proponente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia dimostrata assenza di colpa nell'origine dell'inammissibilità; qui è stata applicata per fissare la somma in euro 3.000.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata come principio sul regime sanzionatorio per l'inammissibilità (riguardo alla condanna per spese e ammende), in particolare sull'imputabilità dell'autore dell'inammissibilità.
Massime di principio
- L'ingresso clandestino in Italia può rilevare ai fini della giurisdizione e della gravità indiziaria solo se valutato insieme ad altri elementi di condotta posti in Italia; non è automaticamente esclusivo o sufficiente di per sé.
- Messaggi, chat e materiali digitali rinvenuti su dispositivi elettronici possono costituire elementi di gravità indiziaria significativi se mostrano apologia, propaganda, reclutamento, rivendicazione di appartenenza o disponibilità di mezzi/armi.
- La cancellazione parziale di materiale propagandistico o la conservazione selettiva dello stesso sono indici sospetti che possono rafforzare la valutazione sulla partecipazione e la consapevolezza dell'indagato.
- L'assenza di una giustificazione plausibile per viaggi o comportamenti, unita al possesso di un valido titolo di viaggio ma a un arrivo clandestino, è valutata come circostanza suggestiva e pertinente al quadro indiziario.
- In sede di riesame e di impugnazione cautelare il giudice non procede a un rinnovato libero apprezzamento probatorio: le doglianze generiche che mirano a una rivalutazione del materiale non sono ammissibili se non criticano specificamente la motivazione.
- Per i reati di terrorismo, la sistematica attività di indottrinamento, proselitismo e propaganda (anche online) integra condotte partecipative rilevanti sotto il profilo della custodia cautelare.
- Le impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili possono comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e il pagamento di somme a titolo di ammenda; la difesa dovrebbe quindi mirare a censure specifiche e ben fondate.
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