Cassazione Penale, Ordinanza n. 05498/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, così riqualificando la condotta in tentato furto aggravato in concorso. Con motivi aggiunti ha dedotto: 1) violazione dell'art. 110 c.p., sostenendo che la sentenza avrebbe erroneamente ravvisato un concorso nel reato sulla base della sola presenza sul luogo, riducendosi la condotta a mera connivenza passiva; 2) violazione dell'art. 131-bis c.p. e carenza motivazionale, lamentando che non fosse stata adeguatamente considerata la particolare tenuità del fatto. La Corte ha osservato che le censure erano in parte riproduttive di doglianze già disattese in appello e, in parte, formulate in modo generico e non autosufficiente, senza adeguato confronto con le argomentazioni dei giudici di merito e senza specifiche ragioni di diritto e dati di fatto, in violazione dell'art. 581 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte dal giudice di appello con motivazione giuridicamente corretta, mentre il secondo fosse generico e privo dei necessari supporti fattuali e giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per censurare il concorso di persone nel reato; la Corte valorizza la presenza di un contributo causale apprezzabile e non una mera connivenza passiva.
indicativo della qualificazione in tentativo del delitto contestato.
norma base del furto, oggetto di riqualificazione della condotta.
aggravanti del furto richiamate nella riqualificazione della condotta.
richiamato come aggravante di recidiva nella qualificazione giuridica del fatto.
invocato dal ricorrente per la particolare tenuità del fatto, ma la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile in cassazione.
richiamato per affermare che i motivi di ricorso devono contenere specifiche ragioni di diritto e dati di fatto a sostegno delle doglianze.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la parte ricorrente deve indicare puntualmente le ragioni di diritto e i dati di fatto che sostengono la doglianza; altrimenti la censura è inammissibile.
- Il concorso di persone nel reato può essere desunto da un contributo causale apprezzabile alla realizzazione del fatto, non essendo sufficiente una mera presenza fisica o una connivenza passiva quando gli elementi probatori descrivano un ruolo attivo di supporto all'azione criminosa.
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto non può essere utilmente devoluta in cassazione con deduzioni generiche o apodittiche, ma richiede una critica puntuale della motivazione impugnata e dei relativi presupposti fattuali.
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